Lo scrutinio di ammissibilità del concordato semplificato include la verifica di attendibilità della relazione dell’esperto (Cass. civ. Sez. 1 n. 503 del 09.01.2026)
In sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato, il Tribunale non deve limitarsi a un controllo formale, ma deve verificare l’esaustività e l’accuratezza della relazione finale dell’esperto, potendo dichiarare l’inammissibilità della proposta se le attestazioni sulla buona fede del debitore risultano implausibili.