Revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall.: la scientia decotionis deve essere effettiva (Cass. civ. Sez. 1 n. 152 del 03.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La procedura concorsuale che agisca per la declaratoria di inefficacia di un atto ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.fall. deve fornire la prova della sussistenza del presupposto soggettivo della conoscenza dello stato di insolvenza in capo all’accipiens. Tale scientia decotionis deve essere effettiva e non meramente potenziale, e va riferita alle date delle singole rimesse nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento. La prova può essere fornita per presunzioni, offrendo elementi indiziari caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma la scelta degli elementi e il giudizio logico da cui si deduce il fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità. La critica al ragionamento presuntivo che si risolva nella prospettazione di una diversa ricostruzione della quaestio facti non è riconducibile alla falsa applicazione dell’art. 2729 c.c.
Il Fatto
Una società cooperativa in liquidazione coatta amministrativa aveva convenuto in giudizio una società agricola cooperativa, chiedendo la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., di quattro pagamenti effettuati nel periodo sospetto e la condanna alla restituzione della somma di euro 43.455,01. Il Tribunale aveva respinto la domanda e la Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4713/2020, aveva confermato il rigetto, ritenendo non provata la conoscenza dello stato di insolvenza in capo alla società accipiens.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato congiuntamente i motivi di ricorso, rigettandoli in quanto in parte infondati e in parte inammissibili. Ha preliminarmente disatteso l’eccezione di improcedibilità del ricorso per tardivo deposito, ravvisando un malfunzionamento del sistema telematico.
Quanto ai vizi di motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento per cui il sindacato di legittimità è circoscritto alla verifica del rispetto del cd. “minimo costituzionale”. Nella specie, la sentenza impugnata, al di là di errori nella citazione di precedenti, conteneva l’esposizione delle ragioni in fatto e in diritto che consentivano di ricostruire l’iter decisionale, escludendo così la motivazione apparente e la presenza di un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
Nel merito, gli Ermellini hanno ribadito che la scientia decotionis deve essere effettiva e non meramente potenziale, gravando sulla procedura l’onere di provare la conoscenza sopravvenuta di un mutamento in peius delle condizioni economiche dell’imprenditore. Tale prova può essere fornita anche tramite presunzioni, ma l’accertamento della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimesso al giudice di merito.
La Corte ha quindi chiarito che la critica al ragionamento presuntivo non si traduce in una censura di falsa applicazione dell’art. 2729 c.c., ma in una sollecitazione a un nuovo apprezzamento delle risultanze istruttorie, non consentito in sede di legittimità. Inoltre, la violazione dell’art. 115 c.p.c. rileva solo quando il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, mentre la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo nell’ipotesi di erronea attribuzione dell’onere della prova. Infine, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità della doglianza sulla mancata ammissione della prova per testi, non avendo la ricorrente dimostrato di aver ribadito la richiesta in sede di precisazione delle conclusioni.
Il ricorso è stato quindi rigettato, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato e condanna della ricorrente al pagamento delle spese.
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Nota della Redazione
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