Il diniego di conferma delle misure protettive è autonomamente reclamabile anche durante la riserva sul fallimento (Cass. civ. Sez. 1 n. 241 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riserva del tribunale di decidere sulla richiesta di dichiarazione di fallimento, assunta nel procedimento prefallimentare, non inibisce la proposizione del reclamo avverso il diniego di conferma delle misure protettive richieste nell’ambito della composizione negoziata della crisi, essendo tale rimedio esperibile nel diverso procedimento e nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, ai sensi dell’art. 19, comma 7, d.lgs. n. 14/2019, che rinvia all’art. 669-terdecies c.p.c. La parte che lamenti un impedimento alla proposizione del reclamo deve indicare specificamente le ragioni di tale impedimento; una censura meramente affermativa è inammissibile. La questione della nullità della sentenza dichiarativa di fallimento per violazione del contraddittorio, se non dedotta come motivo di reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, convertendosi in motivo di impugnazione ai sensi dell’art. 161, comma 1, c.p.c., che si intende sanato in mancanza.
Il Fatto
Un socio di una società dichiarata fallita dal Tribunale aveva presentato reclamo avverso la sentenza dichiarativa, lamentando la violazione del diritto di difesa. La società, dopo il mancato esito di una proposta di concordato preventivo, aveva avviato la procedura di composizione negoziata della crisi, chiedendo le misure protettive che inibivano la dichiarazione di fallimento. Il giudice monocratico aveva però revocato tali misure, e pochi giorni dopo il tribunale aveva depositato la sentenza di fallimento.
La Corte d’Appello aveva rigettato il reclamo, e il socio aveva proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi. La questione centrale riguardava il preteso impedimento a proporre reclamo avverso la revoca delle misure protettive, derivante dalla riserva del tribunale di decidere sulla richiesta di fallimento.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In relazione al primo motivo, riguardante la dedotta violazione del diritto di difesa per la mancata possibilità di proporre reclamo avverso il diniego di conferma delle misure protettive, la Corte ha rilevato che il ricorrente non aveva spiegato perché la riserva del tribunale avrebbe impedito la presentazione del reclamo. Tale spiegazione era necessaria poiché, come rilevato dalla corte territoriale, nulla impediva la presentazione del reclamo fino al deposito della sentenza di fallimento, ma il termine di quindici giorni dalla comunicazione del diniego era già spirato.
La seconda parte del primo motivo, relativa alla mancata possibilità di contraddire sui dati acquisiti d’ufficio, è stata ritenuta inammissibile perché la questione non era stata dedotta in sede di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. L’ipotizzata nullità della sentenza, se sussistente, si sarebbe convertita in un motivo di impugnazione, da spendere nel reclamo e non per la prima volta in cassazione.
Il secondo motivo, che riproponeva la questione dell’impedimento al reclamo come conseguenza della riserva, è stato dichiarato inammissibile in quanto l’impedimento era meramente affermato e non dimostrato. La Corte ha precisato che la società, dotata del proprio organo amministrativo e assistita dai propri difensori, non subiva alcuna limitazione della propria capacità processuale: la riserva assunta nel procedimento prefallimentare impediva attività in quel procedimento, ma non inibiva lo svolgimento di attività difensive nel diverso procedimento avente ad oggetto le misure protettive. Il terzo motivo, infine, è stato ritenuto inammissibile perché meramente enunciato e privo di argomentazioni a sostegno.
Nota della Redazione
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