Lo scrutinio di ammissibilità del concordato semplificato include la verifica di attendibilità della relazione dell’esperto (Cass. civ. Sez. 1 n. 503 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo giudiziale del Tribunale in sede di scrutinio di ammissibilità della proposta di concordato semplificato non si limita alla verifica dei requisiti di accesso alla procedura, ma si estende alla valutazione di esaustività e attendibilità del contenuto della relazione finale depositata dall’esperto ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII. Lo scrutinio sulla “ritualità” della proposta, previsto dall’art. 25-sexies, comma 3, CCII, comprende il riscontro della formale esistenza delle attestazioni e la verifica della loro ragionevolezza e plausibilità. La proposta deve considerarsi irrituale e quindi inammissibile quando le attestazioni risultino prive di motivazione o corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti. La mancata previsione di un contraddittorio procedimentale prima della declaratoria di inammissibilità non viola il diritto di difesa del debitore.
Il Fatto
La società ricorrente aveva presentato domanda di concordato semplificato dopo un percorso di composizione negoziata, ma il Tribunale ne aveva dichiarato l’inammissibilità, pronunciando contestualmente la sentenza di fallimento. Il giudice dell’impugnazione ha rigettato il reclamo, ritenendo che la verifica demandata al giudice non potesse essere limitata alla mera presenza formale della relazione dell’esperto, ma dovesse estendersi alla valutazione della ragionevolezza e plausibilità delle sue affermazioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, richiamando la propria giurisprudenza (ordinanza n. 31641/2025), ha chiarito che il sindacato del Tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato deve avere ad oggetto la verifica dei requisiti di accesso, ma anche la valutazione di esaustività e attendibilità della relazione finale dell’esperto. Ne deriva che, se le attestazioni risultano prive di motivazione o non trovano riscontro negli atti, la proposta è “irrituale” e pertanto inammissibile. Tale conclusione è coerente con la natura concorsuale del concordato semplificato, che richiede un controllo di “legalità sostanziale” sin dalle fasi iniziali.
La verifica sulla buona fede del debitore nello svolgimento delle trattative non è quindi un sindacato di merito estraneo al controllo di ritualità, ma un controllo sulla ragionevolezza di quanto attestato dall’esperto. Nella specie, la valutazione dei giudici di merito circa l’assenza di buona fede, basata sulla formulazione di una proposta di impossibile realizzazione per l’indisponibilità della pretesa tributaria (che richiedeva necessariamente un accordo di ristrutturazione con transazione fiscale), integra una quaestio facti non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo di ricorso, relativo alla presunta violazione del diritto di difesa per la mancata fissazione dell’udienza prima della declaratoria di inammissibilità, è stato ritenuto infondato. La disciplina dell’art. 25-sexies CCII non prevede, a differenza dell’art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo, che il Tribunale debba sentire il debitore prima di dichiarare l’inammissibilità. L’assenza di tale previsione non impone comunque di procedere alla fase di omologazione, rispondendo il controllo di legalità sostanziale a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi nell’interesse del ceto creditorio.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 17 CCII – Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
- Art. 25-sexies CCII – Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio
- Art. 47 CCII – Apertura del concordato preventivo