Riconoscimento delle mansioni superiori tra livelli D1 e D2 del CCNL Cooperative Sociali (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3862 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di interpretazione dei contratti collettivi, la violazione o falsa applicazione delle clausole è denunciabile per cassazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., ma le clausole vanno interpretate secondo i criteri degli artt. 1362 e ss. cod. civ., senza che sia più necessaria, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione delle norme asseritamente violate. Con specifico riferimento all’Area D del CCNL Cooperative Sociali, il discrimine tra le posizioni economiche D1 e D2, in assenza di declaratorie contrattuali che descrivano compiutamente le mansioni, non è dato dalla generica “professionalità” richiesta a tutti i lavoratori dell’Area, ma dal maggiore o minore livello di professionalità, desumibile dalla complessità dell’attività svolta e dal possesso di più elevate conoscenze teoriche, eventualmente certificate da titoli abilitativi. Tali criteri legittimano il riconoscimento delle mansioni superiori e delle conseguenti differenze retributive, a nulla rilevando che tutti i profili dell’Area richiedano conoscenze specialistiche di base.
Il Fatto
La Corte d’appello di Brescia, confermando la sentenza del Tribunale di Bergamo, ha riconosciuto il diritto della lavoratrice all’inquadramento nel livello D2 del CCNL Cooperative Sociali per il periodo dal 2014 al 2018, durante il quale aveva svolto mansioni di insegnante di sostegno, con compiti di coordinamento degli altri insegnanti e di tutoraggio di classe. La società cooperativa e la fondazione, legate da un contratto di appalto, sono state condannate, ai sensi dell’art. 29, comma 2, del D.lgs. n. 276/2003, al pagamento delle differenze retributive e dell’Elemento Retributivo Territoriale. La pronuncia è impugnata con due motivi di ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, le ricorrenti deducono l’errata applicazione dell’art. 47 del CCNL Cooperative Sociali, sostenendo che la Corte territoriale avrebbe individuato il discrimine tra i livelli D1 e D2 in un differente livello di professionalità, laddove tutti i profili dell’Area D presenterebbero la medesima professionalità. La Corte di Cassazione rammenta che l’interpretazione del contratto collettivo è demandata al giudice di merito e deve avvenire applicando i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., secondo un percorso circolare che confronti il dato letterale con quello logico-sistematico e con la volontà delle parti.
Esaminando il dato testuale delle clausole, i giudici di legittimità ritengono corretta la ricostruzione operata dalla Corte d’appello. L’Area D richiede a tutti i lavoratori in essa inquadrati conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, ma al suo interno le posizioni economiche D1, D2 e D3 sono declinate in profili che, pur essendo talvolta analoghi o simili, si caratterizzano per una maggiore professionalità richiesta: si pensi alla differenza tra educatrice ed educatrice professionale, tra massaggiatore e fisioterapista, tra assistente all’infanzia e logopedista. Tale maggiore professionalità può derivare sia dalla maggiore complessità dell’attività svolta, sia dal più elevato livello delle conoscenze teoriche richieste, eventualmente comprovato dal possesso di titoli di studio abilitativi.
La suddivisione in più posizioni economiche, con il richiamo agli ex livelli della previgente contrattazione, perderebbe altrimenti ogni significato, non essendo collegata all’anzianità di servizio. Sul punto, la Corte chiarisce che nessun rilievo assume la circostanza che tutti i profili dell’Area D richiedano una professionalità di base: l’elemento distintivo risiede, piuttosto, nel maggiore o minore livello professionale, desumibile dalla complessità delle mansioni e dal grado delle conoscenze teoriche possedute.
Il secondo motivo, con cui si contesta la mancata applicazione del criterio di ragionevolezza di cui all’art. 1365 cod. civ. all’elencazione dei profili D2, è parimenti infondato. L’interpretazione della Corte territoriale si fonda proprio su un criterio di ragionevolezza, giacché le parti sociali, pur accorpando i diversi livelli in un’unica Area, hanno inteso mantenere una distinzione basata sul maggiore o minore livello di professionalità, in relazione alla complessità dell’attività e al possesso di conoscenze teoriche più elevate. Il ricorso è, pertanto, rigettato, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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