Errore revocatorio e valutazione della prova: inammissibilità del ricorso ex art. 395 n. 4 c.p.c. per errore di giudizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3875 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. è inammissibile allorché il preteso errore di fatto non verta su un elemento incontroverso degli atti di causa, ma su un fatto controverso e oggetto di valutazione da parte del giudice. Non costituisce errore revocatorio l’errore di giudizio, che si sostanzia in una erronea riconducibilità logica dell’informazione probatoria al fatto da provare. La semplice contestazione della valutazione delle prove, ivi inclusa l’interpretazione del contenuto di una comunicazione di cancelleria, non integra i presupposti dell’errore percettivo richiesto dalla norma.
Il Fatto
Il ricorrente, un soggetto che aveva chiesto il riconoscimento dello status di vittima del dovere, aveva visto rigettare il proprio ricorso dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 17449/2025. In quella sede, era stato dichiarato infondato il motivo con cui si deduceva la nullità della sentenza d’appello per l’omessa lettura in udienza del dispositivo. La Corte aveva ritenuto che la lettura fosse avvenuta, basandosi sulla comunicazione di cancelleria e sul contenuto della decisione.
Avverso tale ordinanza, il ricorrente proponeva un’istanza di revocazione, deducendo un errore di fatto ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c. A suo dire, la Corte avrebbe erroneamente percepito gli atti di causa, poiché la sentenza d’appello non dava atto della lettura del dispositivo e la comunicazione di cancelleria non la attestava. Con un secondo motivo, veniva riproposto il merito della vicenda per il giudizio rescissorio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato l’ammissibilità del primo motivo di ricorso, incentrato sulla dedotta erronea percezione degli atti. Ha rilevato che il fatto oggetto del preteso errore, ossia l’avvenuta o mancata lettura del dispositivo in udienza, era nella specie un fatto controverso, come emergeva dalla stessa ordinanza impugnata, nella quale si dava conto della contestazione sollevata dal Ministero della Difesa in merito a tale circostanza.
La Corte ha inoltre chiarito che l’errore revocatorio non può riguardare il contenuto della comunicazione di cancelleria, la quale era stata assunta dalla precedente decisione come un documento volto a provare la lettura. L’errore avrebbe dovuto vertere direttamente sul fatto decisivo, e non sulla valutazione di un mezzo di prova. Il ricorrente, invece, censurava la scelta interpretativa compiuta dal giudice, deducendo un vizio che attiene alla valutazione del materiale probatorio e non alla sua percezione.
Richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 7592 del 2024, la Corte ha evidenziato la distinzione tra il travisamento della prova, ovvero una svista concernente il fatto probatorio, e l’errore di giudizio nella riconducibilità logica dell’informazione probatoria al fatto. Nel caso di specie, si verteva in quest’ultima ipotesi, poiché la precedente ordinanza aveva compiuto una valutazione degli atti, ritenendo che dal loro tenore fosse dimostrata la lettura del dispositivo in udienza.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, non ravvisandosi i presupposti per l’errore revocatorio. Non è stata disposta la condanna alle spese, in considerazione della mancata costituzione del Ministero con controricorso. La Corte ha infine dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
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Nota della Redazione
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