La somministrazione fraudolenta determina la costituzione del rapporto con l’utilizzatore anche oltre i casi dell’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3863 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di somministrazione di lavoro a tempo determinato, il requisito della temporaneità dell’utilizzazione della prestazione è immanente e strutturale all’istituto, anche in assenza di un limite legislativo espresso alla durata complessiva delle missioni. La reiterazione di contratti di somministrazione con il medesimo lavoratore, presso la stessa utilizzatrice e per un periodo prolungato, costituisce indice rivelatore dell’elusione della regola della temporaneità, valutabile dal giudice ai sensi dell’art. 1344 c.c. quale contratto in frode alla legge. In tale ipotesi, la nullità dei contratti per violazione di norme imperative determina la costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., anche nelle fattispecie non espressamente contemplate dall’art. 38 d.lgs. n. 81/2015, in ragione dell’interpretazione conforme alla Direttiva 2008/104/CE. La nullità per frode alla legge è rilevabile d’ufficio, purché basata su fatti ritualmente allegati in giudizio.
Il Fatto
La lavoratrice aveva prestato attività per circa venti mesi in favore di una società utilizzatrice, tramite una pluralità di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati con un’agenzia di somministrazione. Nei gradi di merito, il Tribunale e la Corte d’appello avevano dichiarato la nullità dei contratti per violazione della normativa in materia, accertando un fraudolento discostamento dallo schema tipico della somministrazione e l’emersione di una fattispecie interpositoria, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice sin dal primo contratto. La società utilizzatrice proponeva ricorso per cassazione con dodici motivi di censura, contestando, tra l’altro, la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, l’avvenuta introduzione di una domanda nuova in appello e l’erronea applicazione della normativa in materia di somministrazione.
La Motivazione della Corte
La Corte preliminarmente ha disatteso i primi cinque motivi di ricorso, relativi a presunti vizi processuali. Ha escluso la violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevando che il fatto costitutivo della domanda di nullità – ossia la mancanza di ragioni giustificative del ricorso a numerosi contratti di somministrazione – era stato allegato sin dall’atto introduttivo del giudizio. Ha precisato che la mancanza di temporaneità rappresenta l’elemento oggettivo centrale per desumere l’intento elusivo dell’utilizzatore, il quale non deve formare oggetto di specifica allegazione. Inoltre, ha ribadito che la nullità per frode alla legge è sempre rilevabile d’ufficio, anche per profili diversi da quelli allegati dalla parte, purché sulla base di fatti ritualmente introdotti nel processo, come previsto dalle Sezioni Unite n. 26242/2014.
Quanto ai motivi concernenti la valutazione delle prove e la motivazione, la Corte li ha dichiarati inammissibili, in quanto volti a sollecitare una revisione del convincimento del giudice di merito, interdetta in sede di legittimità. Ha comunque richiamato il principio, già affermato da Cass. ord. n. 7702/2018, secondo cui in materia di lavoro interinale è sempre possibile una valutazione della vicenda ai sensi dell’art. 1344 c.c. quando la reiterazione di assunzioni e utilizzazioni per un prolungato periodo costituisca il mezzo per eludere la regola della temporaneità dell’occasione di lavoro, a prescindere dal rispetto delle causali per ciascun singolo contratto.
Il cuore della decisione è rappresentato dal rigetto del decimo motivo, con cui la ricorrente contestava la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatrice in un’ipotesi non contemplata dall’art. 38 d.lgs. n. 81/2015. La Corte ha richiamato il proprio precedente di Cass. n. 5332/2025, affermando che la norma citata non impedisce al lavoratore di esperire l’azione di costituzione del rapporto in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione dell’immanenza del requisito della temporaneità e della necessaria interpretazione conforme alla Direttiva 2008/104/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 14 ottobre 2020, causa C-681/18.
La Corte ha infine respinto i motivi relativi all’applicazione del CCNL e al calcolo del trattamento di fine rapporto, ritenendo corretta la ricostruzione dei giudici di merito che avevano considerato la media retributiva dell’ultimo anno di servizio in ragione dell’unitarietà del rapporto. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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