La temporaneità è requisito immanente della somministrazione e il suo eluso può fondare la costituzione del rapporto con l’utilizzatore (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3864 del 20.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di successione di contratti di somministrazione a tempo determinato, il carattere di temporaneità, pur in assenza di limiti legislativamente previsti, costituisce requisito immanente e strutturale dell’istituto, anche con riguardo alla disciplina di cui all’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, dovendosi attribuire alla normativa un significato conforme alla direttiva 2008/104/CE. Il giudice non può arrestarsi alla verifica della ricorrenza delle causali giustificative, ma deve controllare, anche sulla base degli indici rivelatori indicati dalla Corte di Giustizia, se sussista un abusivo o elusivo ricorso all’istituto. La finalità fraudolenta può essere desunta dalla reiterazione di assunzioni e utilizzazioni per un prolungato periodo di tempo, indipendentemente dal rispetto, per ciascun singolo contratto, delle indicazioni relative alle esigenze tecniche, produttive e organizzative. L’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 non impedisce al lavoratore di esperire l’azione di costituzione del rapporto con l’utilizzatore in tutti i casi di elusione di norme imperative, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1344 e 1418 c.c., in ragione della necessaria coincidenza, in tali casi, tra titolarità formale del rapporto e utilizzazione della prestazione.
Il Fatto
Un lavoratore, assunto a tempo determinato da un’agenzia di somministrazione, era stato utilizzato per circa ventitré mesi, dal 19.12.2016 all’11.11.2018, in favore della medesima società utilizzatrice, poi incorporata. Il lavoratore conveniva in giudizio la società, chiedendo l’accertamento della nullità dei contratti di somministrazione per violazione di norme imperative e per frode alla legge, con conseguente costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice, sin dalla data del primo contratto, oltre al risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda, dichiarando la sussistenza di un rapporto subordinato a tempo pieno e indeterminato e condannando la società al risarcimento del danno. La Corte d’Appello confermava integralmente la sentenza di primo grado, ravvisando un fraudolento discostamento dallo schema contrattuale tipico del lavoro interinale. La società utilizzatrice ricorreva per cassazione con otto motivi, e il lavoratore resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha esaminato congiuntamente i primi quattro motivi, in quanto logicamente connessi. Con essi la ricorrente deduceva, tra l’altro, l’omessa motivazione circa la protrazione delle missioni, la violazione dell’art. 33 d.lgs. n. 81/2015 e della direttiva 2008/104/CE, nonché la mancata considerazione delle ragioni giustificatrici del ricorso alla somministrazione. I giudici di legittimità hanno premesso l’inammissibilità delle censure riguardanti la valutazione delle prove e i vizi di motivazione, volte a sollecitare una diversa verifica delle risultanze istruttorie riservata al giudice di merito.
Nel merito, la Corte ha ribadito che la temporaneità è requisito essenziale della somministrazione di manodopera, anche ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003 ratione temporis applicabile, e che il relativo accertamento è tipicamente di fatto, riservato al giudice di merito. La finalità fraudolenta, ex art. 1344 c.c., può essere desunta anche dalla reiterazione di assunzioni e utilizzazioni per un periodo prolungato, e la frode alla legge rileva proprio nei casi in cui il periodo complessivo sia inferiore al limite massimo di durata previsto dal CCNL per il contratto a tempo determinato.
Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per difetto di interesse, essendo il convincimento dei giudici di appello fondato su altre circostanze fattuali, quale l’ininterrotta durata dell’utilizzazione, l’individuazione specifica del lavoratore e la continuità delle mansioni, solo confermate ad abundantiam dal ruolo dell’agenzia. Con riferimento al sesto motivo, la Corte ha richiamato il principio per cui l’art. 38 d.lgs. n. 81/2015 non impedisce al lavoratore di agire per la costituzione del rapporto con l’utilizzatore in tutti i casi di elusione di norme imperative, in ragione del requisito immanente della temporaneità e dell’interpretazione conforme alla normativa europea. Tale principio è stato dichiarato applicabile anche alla somministrazione disciplinata dall’art. 27 d.lgs. n. 276/2003.
La Corte ha infine dichiarato assorbiti i settimo e ottavo motivo, concernenti la questione dell’omessa valutazione dei rischi, in quanto irrilevante una volta passata in giudicato la declaratoria di nullità per frode alla legge. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese, distratte in favore dei difensori del controricorrente, dichiaratisi antistatari.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.