Il Fondo di garanzia non interviene se il rapporto prosegue con la cessionaria (Cass. civ. Sez. Lav n. 1661 del 25.01.2026)
Il credito per TFR diviene esigibile solo alla risoluzione del rapporto con il datore di lavoro attuale. Se il lavoratore è transitato alle dipendenze della cessionaria e l’insolvenza riguarda il cedente, non può configurarsi l’obbligo del Fondo di garanzia, la cui prestazione è insensibile agli accordi derogatori tra privati.