La specificità del progetto non richiede attività eccezionale ed è insindacabile in fatto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1620 del 25.01.2026)
La Corte di legittimità ribadisce che la definizione di specifico progetto non richiede un’attività eccezionale o diversa da quella ordinaria, e che la verifica della sua corrispondenza al modello legale e la qualificazione del rapporto come subordinato costituiscono accertamenti di fatto non rivalutabili in sede di legittimità.