Il controllo esclusivo del committente sui lavoratori rende illecito l’appalto di servizi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1628 del 25.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di appalto di servizi ad alta intensità di manodopera (c.d. labour intensive), la genuinità dell’appalto ex art. 29, comma 1, d.lgs. n. 276/2003 e, per il periodo anteriore, ex art. 1 l. n. 1369/1960, richiede che all’appaltatore sia affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso un’effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione del rischio d’impresa. Si configura interposizione illecita di manodopera quando il potere direttivo e organizzativo sia interamente affidato al formale committente, restando irrilevante che manchi in capo a quest’ultimo l’intuitus personae nella scelta del personale. La violazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. è configurabile solo in presenza di un’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, quale la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o la motivazione perplessa, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il Fatto

Il lavoratore, formalmente dipendente di due cooperative succedutesi nel ruolo di appaltatrici del servizio di facchinaggio e trasporto presso una banca, aveva agito in giudizio per ottenere l’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato direttamente con l’istituto di credito, deducendo di aver svolto per oltre quattordici anni, negli uffici della banca, mansioni di archivista. La Corte di appello, in sede di rinvio dopo una prima cassazione, aveva ritenuto genuini gli appalti stipulati tra la banca e le cooperative, qualificando le attività svolte come riconducibili a mansioni di fatica e non a quelle impiegatizie di archivista. Avverso tale decisione il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato con priorità logica il motivo di ricorso incentrato sulla dedotta nullità della sentenza per motivazione apparente, ripercorrendo i principi espressi dalle Sezioni unite in tema di sindacato di legittimità sulla motivazione. Dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o nella motivazione perplessa. Nel caso di specie, la Corte del rinvio aveva compiutamente motivato la qualificazione delle mansioni svolte come attività di facchinaggio e trasporto, evidenziando come si trattasse di semplici operazioni di movimentazione di documentazione, prive della complessità intellettuale tipica della figura dell’archivista bancario.

Quanto alla dedotta violazione dei criteri di distinzione tra appalto genuino e somministrazione illecita, la Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità in materia di appalti c.d. labour intensive, evidenziando che, ove l’attività si risolva prevalentemente nella prestazione di lavoro, è necessario verificare che l’appaltatore abbia una reale ed effettiva organizzazione dei mezzi e del personale, eserciti il potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti e assuma il rischio d’impresa. La mera circostanza che la committente manifesti preferenze o gradimento nella scelta del personale non è elemento decisivo per la configurabilità dell’interposizione illecita, essendo frequente che l’elemento fiduciario caratterizzi l’intermediario.

La Corte ha infine ritenuto che l’accertamento fattuale compiuto dalla Corte del rinvio, incentrato sulla sussistenza di una genuina e duratura organizzazione imprenditoriale in capo alle cooperative appaltatrici, sulla piena assunzione dell’alea d’impresa e sull’assenza di ingerenze della banca nella linea gerarchico-organizzativa dell’attività, risulti incensurabile in sede di legittimità e conforme ai principi di diritto enunciati. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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