Responsabilità solidale dell’associazione non riconosciuta e attività negoziale effettiva (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1260 del 20.01.2026)
La responsabilità di cui all’art. 38, secondo comma, c.c. grava su chi agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta solo se l’attività negoziale effettivamente svolta ha creato obbligazioni verso i terzi: la sola carica di presidente non è sufficiente, ma l’onere della prova grava sul lavoratore.