La dichiarazione successiva dell’agente di farsi carico del mancato incasso è ricognizione di debito, non patto di star del credere (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1252 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con cui l’agente, resa dopo la stipulazione del contratto di agenzia, dopo la promozione degli affari e dopo il loro mancato buon fine, si assume la responsabilità della perdita subita dal preponente per il mancato pagamento del corrispettivo non integra un patto di star del credere, ma costituisce ricognizione di debito ex art. 1988 c.c. Essa non è autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, che si traduce nell’inversione dell’onere della prova circa l’esistenza del rapporto fondamentale: l’autore della ricognizione ha l’onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto. In caso di persistente incertezza probatoria, la regola residuale di giudizio è nel senso della sussistenza del debito.
Il Fatto
Un agente, dal 2007 al 2012, era stato destinatario del recesso del preponente per fatto a lui imputabile, a seguito della raccolta di ordinativi intestati a persone inesistenti e del mancato pagamento del corrispettivo della merce consegnata. L’agente conveniva in giudizio la società per ottenere il pagamento delle provvigioni maturate. La società resisteva e proponeva domanda riconvenzionale, opponendo in compensazione il proprio controcredito per il danno subito, fondato su un documento in cui l’agente si era assunto la responsabilità della perdita.
Il Tribunale, dichiarata la parziale compensazione, accoglieva la domanda riconvenzionale. La Corte d’Appello, in riforma, rigettava la domanda riconvenzionale e accoglieva quella originaria dell’agente, ritenendo la dichiarazione di responsabilità un patto di star del credere non più ammesso. Avverso tale sentenza la società proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione dell’art. 1746, terzo comma, c.c. e dell’art. 1988 c.c., entrambi fondati. La dichiarazione di responsabilità era stata emessa non solo dopo la stipulazione del contratto di agenzia, ma anche dopo che l’agente aveva promosso gli affari e dopo che gli ordini erano rimasti inadempiuti. Essa non poteva quindi configurare uno star del credere, che implica l’assunzione preventiva dell’obbligo di garanzia per eventuali e futuri affari non andati a buon fine.
La dichiarazione è stata qualificata come ricognizione di debito, con gli effetti processuali previsti dall’art. 1988 c.c. La Corte ha richiamato il principio secondo cui la ricognizione non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma determina un’astrazione meramente processuale della causa debendi, con inversione dell’onere della prova: incombe sull’autore l’onere di allegare e provare che il rapporto non è mai sorto, è invalido o si è estinto. Nessuna prova contraria era stata fornita dall’agente.
La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l’eccezione del controricorrente sulla tempestività del disconoscimento della sottoscrizione del documento, questione già esclusa dai giudici di merito. Sul punto, l’agente, soccombente per il rigetto del suo motivo di appello, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale; non avendolo fatto, si è formato il giudicato interno, trattandosi di eccezione non rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo.
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio, affinché il giudice di rinvio accerti la sussistenza del debito alla luce del principio per cui, a fronte di una ricognizione di debito, in caso di incertezza probatoria la regola residuale è nel senso della responsabilità del debitore. Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è stato dichiarato assorbito, restando oggetto del giudizio di rinvio l’accertamento delle circostanze ulteriori.
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Nota della Redazione
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