L’individuazione del rito nell’opposizione a decreto ingiuntivo segue la natura del credito (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1255 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito che l’opponente deve osservare nel proporre opposizione a decreto ingiuntivo, la quale non costituisce un’impugnazione in senso tecnico ma l’atto introduttivo del giudizio di primo grado a cognizione piena, è individuato dalla materia indicata dalla natura del credito fatto valere in via monitoria, e non dal rito eventualmente prescelto dal ricorrente. La circostanza che il decreto ingiuntivo sia stato emesso da una sezione ordinaria del tribunale, anziché dalla sezione lavoro, è profilo interno e neutro ai fini del rito applicabile. L’opposizione è quindi ammissibile se proposta con il rito del lavoro, imposto dalla natura del credito, anche quando il provvedimento monitorio provenga da una sezione diversa. Il ricorso incidentale della parte totalmente vittoriosa, che investa una questione di giudicato, deve essere esaminato con priorità per l’indissolubile legame con la questione di merito.
Il Fatto
Il Tribunale di Busto Arsizio aveva ingiunto alla società il pagamento di una somma per compensi relativi ad attività di promozione e commercializzazione. La società preponente proponeva opposizione, che veniva rigettata dal Tribunale. Con la sentenza impugnata, la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame incidentale del creditore, dichiarava inammissibile l’opposizione, ritenendo il decreto passato in giudicato perché l’atto di opposizione, proposto dalla società con ricorso ex art. 414 c.p.c. secondo il rito lavoro, era stato depositato entro il termine ma notificato oltre i quaranta giorni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina prioritariamente il primo motivo, con cui la società ricorrente deduceva l’extrapetizione per avere la Corte territoriale deciso sull’appello incidentale condizionato. Il motivo è infondato: sebbene il ricorso incidentale del totalmente vittorioso sia condizionato all’accoglimento del principale, la questione sollevata dal creditore atteneva al giudicato formatosi per la tardiva opposizione. Tale questione, incidendo sulla stessa giustiziabilità dell’interesse, presenta un indissolubile legame con il merito, tale da giustificarne l’esame prioritario, alla stregua del difetto di giurisdizione (cfr. Sezioni Unite n. 5992 del 2025).
Il secondo motivo è invece accolto. Il rito dell’opposizione va individuato non in base al rito prescelto dal creditore in via monitoria, ma alla natura del credito (cfr. Cass. n. 797/2013; Cass. ord. n. 2329/2023). Nel caso di specie, il credito riguardava un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409, n. 3, c.p.c.; l’emissione del decreto da parte di una sezione ordinaria è un dato neutro, non valendo l’attribuzione interna degli affari a modificare il rito. L’opposizione, quindi, era stata correttamente introdotta con il rito del lavoro.
Il terzo motivo, concernente la qualificazione della questione in termini di competenza per materia, rimane assorbito dall’accoglimento del secondo. La Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, per il merito e le spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.