Il quadro direttivo non necessita di poteri negoziali verso i terzi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1208 del 20.01.2026)
L’esercizio di poteri negoziali verso terzi non è elemento essenziale per l’inquadramento nella categoria del quadro direttivo. Rileva, invece, il “fulcro” delle mansioni, individuato nell’autonomia decisionale con correlata responsabilità.