Fondo di garanzia INPS: necessaria l’insolvenza del datore di lavoro al momento dell’esigibilità del TFR (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 994 del 17.01.2026)
Il Fondo di garanzia INPS non è tenuto a intervenire quando l’insolvenza riguardi un soggetto diverso dal datore di lavoro in carica al momento in cui il TFR diviene esigibile, ossia alla cessazione del rapporto. Gli accordi ex art. 47, legge n. 428/1990 non incidono sul rapporto previdenziale.