Il quadro direttivo non necessita di poteri negoziali verso i terzi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 1208 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di inquadramento nel settore del credito, ai fini dell’attribuzione della qualifica di quadro direttivo ai sensi dell’art. 66 del CCNL aziende di credito del 1999, l’effettivo esercizio di poteri negoziali nei confronti dei terzi non costituisce elemento essenziale ed imprescindibile, come si desume dalla formulazione letterale della declaratoria che utilizza il predicato “possono”. L’accertamento deve invece svolgersi secondo una lettura unitaria e complessiva della clausola, che individui il “fulcro” delle mansioni nella autonomia decisionale nella scelta delle soluzioni tecniche astrattamente prospettabili, nell’ambito di direttive di massima, con correlata responsabilità. L’elevata responsabilità funzionale, inoltre, attiene al rapporto di lavoro con il datore e non implica necessariamente l’assunzione della responsabilità finale verso il terzo mediante sottoscrizione dell’operazione.
Il Fatto
Una lavoratrice, dipendente di un istituto di credito, agiva in giudizio per ottenere l’accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e il conseguente inquadramento nella categoria del quadro direttivo di quarto livello, con le relative differenze retributive e contributive. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda, riconoscendo lo svolgimento di mansioni qualificabili come proprie del quadro direttivo, ma dichiarando prescritto il diritto per il periodo anteriore al decennio precedente la prima rivendicazione stragiudiziale.
La Corte d’Appello rigettava sia il gravame principale della banca sia quello incidentale della lavoratrice, confermando la decisione di primo grado. Avverso tale sentenza la banca proponeva ricorso per cassazione, deducendo la violazione dei canoni interpretativi e l’erronea individuazione del “fulcro” delle mansioni del quadro direttivo; la lavoratrice resisteva con controricorso e proponeva a sua volta ricorso incidentale.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi. Quanto al primo motivo della banca, ha escluso l’omissione del c.d. procedimento trifasico, già compiuto dal giudice di merito, e ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 66 del CCNL del 1999, conforme al precedente di Cass. n. 1181/2017. In particolare, ha condiviso l’approccio che individua un “fulcro” fondamentale delle mansioni del quadro direttivo, da verificare attraverso una lettura complessiva della clausola e non atomistica dei suoi elementi descrittivi.
La Corte ha poi chiarito che la mancanza di poteri negoziali verso terzi non inficia l’inquadramento: la declaratoria contrattuale, usando il verbo “possono”, indica che tali poteri possono arricchire la categoria ma non ne sono elemento imprescindibile. In tal senso ha richiamato anche Cass. n. 21431 del 2015, che ha escluso che i poteri negoziali siano necessari per l’inquadramento nella qualifica.
Quanto al secondo motivo, relativo alla mancata considerazione dell’elevata responsabilità funzionale, il ricorso è stato ritenuto infondato, essendovi stato un espresso accertamento di tale elemento nella sentenza impugnata, e inammissibile per il resto. La Corte ha precisato che l’eventuale responsabilità finale dei superiori, tramite apposizione della firma, non esclude l’elevata responsabilità funzionale della lavoratrice, la quale attiene al rapporto interno con il datore di lavoro e non al rapporto con il terzo.
Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per la novità della questione relativa alla decorrenza della prescrizione e perché non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva individuato nel 31/12/2000 il termine ultimo per l’adeguamento al nuovo sistema di classificazione. Infondato anche il motivo concernente il livello retributivo più alto, per la genericità delle critiche e la mancata confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata.
La reciproca soccombenza ha giustificato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.