Trasferimento d’azienda e accordo sindacale: il Fondo di Garanzia non subentra senza cessazione del rapporto (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 991 del 17.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, legge n. 428/1990, nell’ambito di un trasferimento d’azienda, può derogare all’art. 2112 c.c. solo con riguardo alle condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti al cessionario e la continuità del rapporto stesso. Tale accordo non determina l’immediata esigibilità del credito per TFR maturato fino alla data del trasferimento, esigibilità che consegue esclusivamente alla cessazione definitiva del rapporto e che costituisce presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di Garanzia. L’accordo stesso è, inoltre, res inter alios acta rispetto all’INPS. Il credito del lavoratore al TFR accantonato per la previdenza complementare conserva natura retributiva finché il datore non adempie al versamento al Fondo prescelto; in caso di cessione, in tale obbligo subentra il cessionario. Resta esclusa l’erogazione diretta al lavoratore di prestazioni a carico del Fondo di Garanzia che trovino titolo in prestazioni complementari.
Il Fatto
I lavoratori, dipendenti della società cedente, poi dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria, avevano chiesto al Tribunale la condanna dell’INPS all’intervento del Fondo di Garanzia per il pagamento di retribuzioni, TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d’appello di Milano, su gravame dell’INPS, l’aveva rigettata, ritenendo assenti i presupposti: al momento del passaggio dei lavoratori alla società cessionaria entrambe le imprese erano in bonis e il rapporto era proseguito con la cessionaria senza soluzione di continuità.
La Corte territoriale aveva inoltre escluso l’erogazione diretta al lavoratore delle prestazioni complementari e dichiarato inammissibile, in quanto nuova, la domanda di condanna del Fondo a versare le quote al fondo Cometa. I lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Con riferimento al primo e secondo motivo, ha ritenuto infondata la tesi dei ricorrenti per cui l’accordo sindacale ex art. 47, commi 4-bis e 5, legge n. 428/1990 avrebbe derogato all’art. 2112 c.c., rendendo immediatamente esigibili i crediti maturati verso la cedente. Richiamando i propri precedenti, la Corte ha chiarito che l’accordo di cui al comma 4-bis, stipulato quando vi è continuazione dell’attività aziendale, non può alterare il principio di continuità dei rapporti di lavoro, né il regime pubblicistico dell’intervento del Fondo di Garanzia.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha riconosciuto che i propri precedenti qualificano come retributiva la natura del credito per le quote non versate al fondo complementare, ma ha precisato che tale credito si tramuta in credito previdenziale verso il Fondo solo con l’attuazione del vincolo di destinazione. In caso di cessione, nell’obbligo di versamento subentra il cessionario. La Corte ha infine osservato che la questione rimessa alle Sezioni Unite con ordinanza n. 22066/2025 — concernente il privilegio ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. per tali crediti — non incide sulla sorte delle censure, prive di critiche specifiche al nucleo della decisione: l’impossibilità di un'”erogazione diretta” di prestazioni complementari e la novità della domanda formulata solo in appello.
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Nota della Redazione
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