Accordo sindacale ex art. 47 l. n. 428/1990 inidoneo a derogare all’art. 2112 c.c. ai fini dell’intervento del Fondo di Garanzia (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 989 del 17.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di trasferimento d’azienda, l’accordo sindacale concluso ai sensi dell’art. 47, comma 4-bis, della legge n. 428/1990, nella formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all’art. 2112 cod. civ. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. L’accordo che faccia gravare sul cedente, dichiarato insolvente, i debiti per TFR maturato fino alla data del trasferimento non determina l’immediata esigibilità del credito, la quale consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro ex art. 2120 cod. civ. Tale accordo è da considerarsi res inter alios acta rispetto all’INPS e non può alterare la disciplina pubblicistica che presiede all’intervento del Fondo di Garanzia. Le somme per prestazioni di previdenza complementare non sono direttamente esigibili dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, poiché l’obbligo di versamento sussiste solo verso il fondo e nasce da un rapporto contrattuale distinto.

Il Fatto

I lavoratori, dipendenti di una società poi dichiarata insolvente e sottoposta ad amministrazione straordinaria, erano stati trasferiti, in epoca anteriore alla dichiarazione di insolvenza, a un’impresa cessionaria in bonis, con continuità del rapporto. Essi chiedevano al Fondo di Garanzia l’intervento per il pagamento di retribuzioni, TFR e quote non versate al fondo di previdenza complementare, dolendosi del mancato subentro dell’INPS. Il Tribunale rigettava la domanda, e la Corte d’appello confermava, escludendo la sussistenza dei presupposti per l’intervento del Fondo, poiché al momento del trasferimento entrambe le imprese erano in bonis e il rapporto era proseguito senza soluzione di continuità.

La Motivazione della Corte

La Cassazione, esaminando congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulla violazione dell’art. 2112 cod. civ. e dell’art. 47 della legge n. 428/1990, ha ritenuto le censure infondate, richiamando la giurisprudenza consolidata (tra cui Cass. n. 6842/2023 e Cass. n. 3963/2022). La Corte ha precisato che l’accordo sindacale ex art. 47, comma 4-bis, cit., consente deroghe solo alle condizioni di lavoro, ma non al principio di continuità dei rapporti con il cessionario, e che il comma 5 disciplina il diverso caso della mancata o cessata continuazione dell’attività.

Richiamando una fattispecie sovrapponibile decisa con Cass. n. 37789/2022, la Corte ha escluso che l’accordo potesse essere ricondotto al comma 5 dell’art. 47, cit., poiché l’aver fatto gravare sul cedente i debiti per TFR non rende il credito immediatamente esigibile, presupposto indefettibile per il subentro del Fondo, che consegue solo alla cessazione definitiva del rapporto ai sensi dell’art. 2120 cod. civ.

Inoltre, con riferimento a Cass. n. 23499/2024, è stato ribadito che l’accordo sindacale è res inter alios acta rispetto all’INPS, non potendo alterare la disciplina pubblicistica dell’intervento del Fondo. La Corte ha infine escluso la rilevanza della successiva introduzione del comma 5-bis dell’art. 47, l. n. 428/1990, rinviando a quanto statuito da Cass. n. 31338/24 e Cass. n. 30995/24 circa la novità e discontinuità della previsione. Il ricorso è stato pertanto rigettato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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