Trattazione in camera di consiglio e nullità non rimessibile al primo giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 7 del 01.01.2026)
La violazione delle modalità di trattazione dell’udienza non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione al primo giudice ex art. 59, D.Lgs. n. 546/1992, imponendo al giudice d’appello di decidere nel merito.