Cessazione della materia del contendere per definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018 (Cass. civ. Sez. 5 n. 14 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, disciplinata dall’art. 6 del d.l. n. 119/2018, costituisce una causa di estinzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere, quando il contribuente abbia presentato tempestivamente la relativa domanda e l’Ufficio non abbia notificato il diniego entro il termine perentorio previsto dal comma 12. La mancata presentazione, entro il 31 dicembre 2020, dell’istanza di trattazione da parte di alcuna delle parti processuali, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 cit., determina l’estinzione del processo, che deve essere dichiarata dal giudice anche in sede di legittimità. Il pagamento integrale delle rate dovute, allegato dalla parte contribuente, consolida l’effetto estintivo e preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso.
Il Fatto
La società contribuente impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Napoli un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione costi non deducibili per l’anno di imposta 2008, ai fini IVA ed IRAP. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso, ritenendo i costi strumentali all’esercizio dell’impresa. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale della Campania confermava la decisione favorevole al contribuente.
Avverso la sentenza d’appello, l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, deducendo la violazione dell’art. 109 del d.P.R. n. 917/1986 e dell’art. 2697 cod. civ. La società resisteva con controricorso. Il ricorso veniva fissato per l’adunanza camerale dell’11 dicembre 2025; nell’imminenza dell’udienza, la contribuente depositava la domanda di definizione agevolata presentata in data 28 maggio 2019, unitamente alla copia del versamento delle venti rate.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, rilevata la presenza di una domanda di definizione agevolata presentata dalla contribuente entro il termine del 31 maggio 2019 previsto dall’art. 6, comma 8, del d.l. n. 119/2018, ha verificato la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di estinzione del giudizio. In particolare, ha accertato che l’Ufficio non aveva notificato, entro il 31 luglio 2020, il diniego della definizione, come richiesto dal comma 12 della medesima disposizione.
La Corte ha inoltre constatato che nessuna delle parti aveva depositato, entro il 31 dicembre 2020, l’istanza di trattazione del ricorso. Tale circostanza, ai sensi del comma 13 dell’art. 6 del d.l. n. 119/2018, costituisce presupposto per l’estinzione del processo. La particolare natura della definizione agevolata, quale procedura di natura transattiva volta a definire in via stragiudiziale la lite fiscale, comporta il venir meno della materia del contendere in relazione alla pretesa impositiva.
La contribuente aveva, inoltre, allegato il pagamento di tutte le venti rate previste dal piano di definizione, circostanza che ha ulteriormente consolidato il carattere definitivo della definizione. L’estinzione del giudizio è stata pertanto dichiarata, con conseguente cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese processuali, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate.
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Nota della Redazione
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