Motivazione apparente e omessa pronuncia sui motivi di appello: cassazione con rinvio (Cass. civ. Sez. 5 n. 12 del 01.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È nulla, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la sentenza del giudice d’appello che, su più censure del contribuente, si limiti a richiamare le confutazioni dell’Ufficio, senza dare conto dell’iter logico-giuridico della decisione. La motivazione che non consente alcun controllo sull’esattezza e logicità del ragionamento decisorio è apparente e non attinge la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. L’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello si risolve in un difetto di attività del giudice di secondo grado e deve essere dedotta come error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., non come vizio di motivazione o violazione di legge sostanziale.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di un contribuente, titolare di ditta individuale, per l’anno d’imposta 2015, relativo a IRPEF, addizionali, IRAP e IVA. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che accoglieva il ricorso. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione tributaria regionale, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva l’appello.
Avverso tale pronuncia il contribuente proponeva ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la nullità della sentenza per omessa pronuncia sui motivi di appello e sulle eccezioni sollevate sin dal primo grado, tra cui la violazione dell’art. 42 d.P.R. n. 600/1973 per illegittimità della delega di firma, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 e l’illegittimità delle sanzioni.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato. Il giudice d’appello, dopo aver risolto la questione della sottoscrizione dell’atto, aveva rigettato le altre censure con una motivazione meramente assertiva, richiamando le confutazioni dell’Ufficio. Una siffatta motivazione, secondo la Corte, è apparente e non consente di evincere l’iter logico-giuridico della decisione.
Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Corte ha precisato che nel giudizio di legittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attenendo all’esistenza stessa della motivazione. Tale anomalia si verifica in caso di mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.
La Corte ha chiarito che l’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere denunciato non come vizio di motivazione ma come error in procedendo, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.
Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato il giudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo e motivato esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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