Danni da acque meteoriche: caso fortuito e prova dell’eccezionalità (Cass. civ. Sez. 3 n. 8468 del 04.04.2026)
In tema di responsabilità ex art. 2051 cod. civ. per danni da acque meteoriche, la natura oggettiva della responsabilità esclude che la prova del caso fortuito coincida con quella dell’assenza di colpa del custode. La dichiarazione di stato di emergenza non dimostra l’eccezionalità e l’imprevedibilità delle precipitazioni.