Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227 cod. civ. non è rilevabile d’ufficio oltre i limiti del contraddittorio (Cass. civ. Sez. 3 n. 7816 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il concorso del fatto colposo del creditore danneggiato, disciplinato dall’art. 1227, secondo comma, cod. civ., non è rilevabile d’ufficio dal giudice, ma deve formare oggetto di eccezione di parte, fermo restando l’obbligo di sollecitare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio ai sensi dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.. La censura di violazione del contraddittorio è, tuttavia, infondata quando il giudice d’appello si sia limitato a ribadire il ragionamento del primo giudice, che aveva già valorizzato la condotta del danneggiato, aggiungendo solo la menzione della norma applicata. È inammissibile, infine, la doglianza che sollecita la Corte di legittimità a un nuovo apprezzamento delle emergenze istruttorie e della consulenza tecnica d’ufficio.
Il Fatto
Il proprietario di un immobile ad uso commerciale, sito in un edificio condominiale, conveniva in giudizio il Condominio, deducendo il grave stato di degrado del proprio cespite per l’omessa manutenzione degli impianti e delle colonne di scarico da parte dello stesso. Chiedeva, quindi, la condanna alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione e al risarcimento dei danni, quantificati in una somma mensile a decorrere dalla data di acquisto dell’immobile.
Il Tribunale di Roma accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Condominio al pagamento di una somma determinata equitativamente, ridotta per il concorso del danneggiato. La Corte d’appello rigettava gli appelli, principale e incidentale. Avverso tale sentenza il proprietario proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione degli artt. 1226 e 1227 cod. civ. e dell’art. 101 cod. proc. civ., sostenendo l’inapplicabilità del criterio equitativo e l’illegittimità del rilievo officioso del concorso colposo del danneggiato. La Corte ritiene la doglianza relativa alla liquidazione equitativa inammissibile, poiché volta a ottenere un nuovo apprezzamento della consulenza tecnica, il cui contenuto non era stato riprodotto nel ricorso, in violazione del principio di autosufficienza.
Quanto alla dedotta violazione del contraddittorio, la S.C. la reputa infondata. Dalla motivazione della sentenza di primo grado, trascritta nel ricorso, emergeva chiaramente che il giudice aveva valorizzato la consapevolezza dell’acquisto di un immobile inutilizzabile e le condotte di aggravamento del danno, richiamando l’art. 1227 cod. civ. La Corte d’appello aveva, pertanto, solo ribadito il ragionamento del primo giudice, precisando il riferimento al secondo comma della norma. Non sussisteva, quindi, alcun rilievo officioso ex novo, ma la conferma di una valutazione già operata in primo grado.
Con il secondo motivo, il ricorrente censurava il rigetto dell’appello incidentale in ordine al dies a quo del danno da mancato godimento. La Corte dichiara la censura inammissibile nella parte in cui sollecita un riesame delle prove per una diversa ricostruzione fattuale, attività estranea al giudizio di legittimità, e infondata nella parte relativa al contraddittorio, per le ragioni già esposte.
In definitiva, il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a provvedere sulle spese, non avendo l’intimato svolto difese. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 1226 c.c. – Valutazione equitativa del danno
- Art. 1227 c.c. – Concorso del fatto colposo del creditore
- Art. 101 c.p.c. – Principio del contraddittorio