Danno da incauta esecuzione sempre nel giudizio sul titolo (Cass. civ. Sez. 3 n. 10277 del 20.04.2026)
L’azione ex art. 96, secondo comma, c.p.c. per i danni da esecuzione forzata incauta deve essere proposta nel giudizio di cognizione volto alla formazione o alla definitività del titolo esecutivo, ove ancora pendente e senza preclusioni; solo il concorso di tali condizioni consente di agire, in via subordinata, davanti al giudice dell’opposizione o in un giudizio autonomo.