L’errore di fatto revocatorio non comprende l’erronea interpretazione della domanda (Cass. civ. Sez. 3 n. 8001 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore di fatto revocatorio, ai sensi dell’art. 395 n. 4 cod. proc. civ., consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente e immediatamente rilevabile, che abbia condotto ad affermare o supporre l’esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso dagli atti e dai documenti di causa, ovvero l’inesistenza di un fatto decisivo che, dagli stessi atti e documenti, risulti positivamente accertato. I vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura, non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante revocazione. La revocazione ordinaria è tesa a rimediare alle c.d. sviste nel rilevare le domande formulate e non a correggere eventuali errori di interpretazione della domanda, che restano rimessi al giudice di merito.
Il Fatto
Un gruppo di medici, che avevano frequentato scuole di specializzazione senza percepire remunerazione, aveva convenuto in giudizio la Repubblica Italiana e diversi ministeri per ottenere il risarcimento del danno per la tardiva attuazione delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE. Il Tribunale di Roma aveva rigettato la domanda per difetto di legittimazione passiva, ma la Corte di appello di Roma, in riforma parziale, aveva accolto le domande di molti degli appellanti, liquidando il risarcimento per ciascun anno di frequenza successivo al 1983 e riconoscendo a due dei medici il diritto al risarcimento per due sole delle tre specializzazioni conseguite.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8337/2024, aveva accolto il solo primo motivo di ricorso, rilevando che la sentenza impugnata non aveva considerato la posizione dei ricorrenti. Con successivo ricorso per revocazione e contestuale istanza di correzione di errore materiale, i medici avevano impugnato tale ordinanza, deducendo errori di fatto ex art. 395 n. 4 cod. proc. civ. e chiedendo la correzione di errori materiali nella indicazione dei nominativi delle parti.
La Motivazione della Corte
La Corte ha distinto le due domande. Quanto alla correzione di errori materiali ex art. 391-bis cod. proc. civ., il Collegio ha ritenuto effettivamente sussistenti gli errori segnalati nella indicazione dei nominativi dei ricorrenti: l’omessa precisazione che una ricorrente agiva in qualità di erede di un medico deceduto, l’omissione di uno dei ricorrenti dall’elenco alfabetico e la creazione di un nominativo inesistente, frutto dell’abbinamento del cognome di una ricorrente al nome di un altro. La Corte ha accolto la domanda di correzione, non essendovi dubbi sulle parti destinatarie dei provvedimenti, erroneamente identificate.
Quanto alla domanda di revocazione, la Corte l’ha dichiarata inammissibile. I ricorrenti avevano dedotto che l’ordinanza impugnata aveva ritenuto non assolto l’onere di allegazione in ordine al terzo titolo di specializzazione conseguito da due medici, assumendo che le autocertificazioni attestanti il conseguimento di tutti e tre i titoli risultassero allegate all’atto di citazione di primo grado ed espressamente richiamate. Secondo la Corte, tale censura non denunciava una falsa percezione della realtà, ma mirava a indurre il giudice di legittimità a svolgere una differente interpretazione della domanda giudiziale e dell’atto di appello.
Il Collegio ha richiamato il principio per cui i vizi relativi all’interpretazione della domanda giudiziale, sia pure con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune argomentazioni, non rientrano nella nozione di errore di fatto denunciabile mediante revocazione. Ha inoltre valorizzato il contrasto giurisprudenziale di merito secondo cui, nel contrasto tra quanto indicato nell’autocertificazione del titolo di specializzazione e quanto indicato nella tabella riportante i dati relativi alla specializzazione conseguita, prevale la prima: una questione che, come deducibile dal tenore del motivo, resta fuori dal perimetro della revocazione ordinaria.
In conclusione, la Corte ha accolto la domanda di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. e dichiarato inammissibile la pretesa revocazione, con nullità delle spese vista l’assenza degli intimati.
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Nota della Redazione
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