La liquidazione equitativa presuppone la prova del danno (Cass. civ. Sez. 3 n. 18335 del 07.06.2026)
In tema di responsabilità civile, la liquidazione equitativa del danno ai sensi dell’art. 1226 c.c. presuppone che sia stata fornita la prova dell’esistenza del pregiudizio e del suo nesso causale con la condotta del convenuto, restando affidata all’equità del giudice la sola quantificazione.