Termine annuale sul reclamo privacy non condiziona il potere sanzionatorio del Garante (Cass. civ. n. 24861/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno previsto dall’art. 143, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003 per la decisione sul reclamo è finalizzato esclusivamente alla definizione del reclamo stesso, quale garanzia del diritto del reclamante a una sollecita conclusione del procedimento. Esso non segna una scadenza finale per l’esercizio del potere sanzionatorio autonomamente avviato dal Garante, ancorché in seguito al reclamo. Il procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori ex art. 166 del Codice privacy costituisce un procedimento amministrativo ulteriore e distinto, non un sub-procedimento del procedimento di reclamo. Al termine di conclusione del procedimento sanzionatorio non è applicabile la decadenza, valendo il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, purché la contestazione sia stata comunicata tempestivamente.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali, che le aveva inflitto una sanzione di 20.000 euro per aver pubblicato un articolo, ripreso da un libro, relativo alla vicenda penale di un condannato per abusi su minori. Nell’articolo erano citati anche i figli, con indicazione di nome, cognome, attività sportiva e professionale. Il Tribunale di Roma respingeva l’opposizione, ritenendo il termine di dodici mesi ex art. 143 del Codice privacy di natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria, e tempestivo l’avvio del procedimento; nel merito, riteneva illecito il trattamento dei dati dei figli, non essenziali rispetto all’interesse pubblico della vicenda del padre, e configurabile il diritto all’oblio per il decorso di circa dieci anni.
La società ricorreva per cassazione con tre motivi, deducendo la decadenza del Garante per il superamento del termine annuale, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla natura perentoria del termine e l’erronea applicazione delle norme sul trattamento illecito e sul diritto all’oblio, tema non introdotto dalle parti. Il Garante resisteva con controricorso; l’Avvocatura generale dello Stato chiedeva l’assegnazione alle Sezioni Unite, istanza respinta dal Primo Presidente.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, infondati. Ricostruisce il quadro delle sanzioni amministrative tra fase istruttoria e fase decisoria, il termine di contestazione ex art. 14 della legge n. 689 del 1981 e il termine quinquennale di prescrizione ex art. 28, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 151 del 2021 e i contrapposti indirizzi della giurisprudenza amministrativa sulla perentorietà dei termini delle Autorità indipendenti. Rileva che la giurisprudenza di legittimità ha già distinto, nel procedimento dinanzi al Garante, la fase investigativa o preistruttoria dalla fase sanzionatoria in senso stretto, e che il termine perentorio di centoventi giorni previsto dal regolamento n. 2 del 2019 riguarda solo quest’ultima, decorrendo dall’accertamento delle violazioni e dalla contestazione.
Il Collegio ritiene di non dover prendere posizione sulla natura perentoria o ordinatoria del termine annuale per la decisione sul reclamo, perché anche l’eventuale perentorietà non si rifletterebbe sul tempo di esercizio del potere sanzionatorio. Il reclamo è atto preistruttorio; il procedimento ex art. 166 del Codice privacy è ulteriore e distinto, avviato con autonoma comunicazione ai sensi dell’art. 12 del regolamento n. 1 del 2019. La sanzione non soddisfa l’interesse particolare del reclamante ma interessi pubblici di regolazione e vigilanza. Il termine annuale, quindi, non integra una fattispecie costitutiva del potere sanzionatorio e il suo mancato rispetto non ne determina l’estinzione, purché la contestazione sia stata tempestiva. Il termine di centoventi giorni è termine per contestare, non per irrogare la sanzione, e la comunicazione del 23 novembre 2021 è tempestiva rispetto alla conclusione dell’istruttoria.
Il terzo motivo è infondato. La valutazione sull’essenzialità dei dati diffusi nell’esercizio del diritto di cronaca o di rievocazione storica è riservata al giudice di merito. Il Tribunale ha ritenuto non essenziali l’indicazione della laurea e del lavoro dei figli, non personaggi di notorietà pubblica, e ha distinto la posizione del padre, la cui vicenda conserva interesse pubblico, da quella dei figli. La motivazione è congrua e non apparente. Il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite n. 19681 del 2019 è stato compiuto per rammentare la regola del bilanciamento, che il Tribunale ha effettivamente eseguito. Non è configurabile la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., avendo il giudice deciso nei limiti del thema. Il ricorso è rigettato, con compensazione integrale delle spese e obbligo di versamento del contributo unificato ove dovuto.
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Nota della Redazione
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