La mera indicazione del coordinatore nelle notifiche preliminari non integra nomina né danno risarcibile (Cass. civ. Sez. 1 n. 9324 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di appalti aventi ad oggetto principalmente servizi di manutenzione, non sussiste l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione (CSP) e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE), atteso che tale obbligo ex artt. 89 e 90 d.lgs. n. 81/2008 ricorre soltanto per i «cantieri», ossia per i luoghi in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile. La mera indicazione del nominativo di un professionista quale CSP/CSE nelle notifiche preliminari ex art. 99 del medesimo decreto, effettuata in via prodromica rispetto all’eventuale futura apertura di cantieri, non dispiega l’immediato e concreto effetto della nomina e non è idonea a far sorgere un obbligo di compenso. Tale trattamento di dati personali da parte di un’amministrazione pubblica è lecito ex art. 1-bis d.lgs. n. 196/2003, ove necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse. In assenza di una condotta illecita, non è configurabile un danno risarcibile ex art. 2043 c.c.
Il Fatto
Un professionista, che aveva scoperto a distanza di anni di essere stato indicato come CSP e CSE in relazione ad appalti comunali per la manutenzione del verde, senza aver ricevuto alcun compenso, convenne in giudizio l’amministrazione, chiedendo il risarcimento del danno per uso illecito del proprio nome e illegittimo trattamento dei dati personali. L’amministrazione aveva chiamato in causa le proprie compagnie assicuratrici per essere manlevata. La domanda, rigettata in primo grado, veniva confermata in appello. Il professionista ha quindi proposto ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha esaminato il ricorso, incentrato su tre motivi. Con il primo motivo, il ricorrente lamentava la contraddittorietà della sentenza d’appello, che da un lato escludeva l’obbligo di nomina per gli appalti di servizi e dall’altro ne giustificava l’indicazione come atto prodromico. I giudici di legittimità hanno ritenuto la censura infondata, non ravvisando alcuna contraddizione logica tra le due affermazioni. La censura di violazione di legge è stata, invece, dichiarata inammissibile per genericità, non avendo il ricorrente indicato specificamente la norma violata dalla corte di merito.
Nel merito, la Corte ha precisato che, ai sensi dell’art. 90 d.lgs. n. 81/2008, l’obbligo di designare il coordinatore sussiste solo in presenza di un «cantiere». Trattandosi di appalti di servizi di manutenzione, tale obbligo non era configurabile al momento della stipula del contratto. L’indicazione del professionista nelle notifiche preliminari ex art. 99 del decreto, propedeutica all’eventuale attivazione di futuri cantieri, non era idonea a far sorgere alcun vincolo contrattuale, né un obbligo retributivo, come correttamente rilevato dalla corte territoriale.
Quanto al secondo motivo, relativo alla presunta violazione della normativa sulla privacy, la Cassazione ha ritenuto la censura generica. La Corte ha confermato la liceità del trattamento dei dati personali del ricorrente (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale) da parte del Comune, in quanto necessario per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico, ai sensi dell’art. 2-ter d.lgs. n. 196/2003. La conseguente infondatezza della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. è stata fatta discendere dall’assenza di una condotta illecita, oltre che dalla mancata dimostrazione di un concreto pregiudizio.
Infine, con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato la condanna al pagamento delle spese di lite in favore delle compagnie assicuratrici, deducendo l’operatività delle polizze. La Corte ha giudicato la doglianza inammissibile, condividendo la valutazione dei giudici di merito sulla non manifesta infondatezza della chiamata in garanzia, posto che le polizze coprivano i danni alla persona, e sul valore della domanda da porre a base della liquidazione, ritenuto correttamente commisurato all’intera pretesa risarcitoria.
Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore delle controparti.
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Nota della Redazione
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