Termine di 120 giorni del Garante privacy decorre dall’accertamento effettivo, non dalla notizia (Cass. civ. n. 24862/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di centoventi giorni previsto dal punto 2 dell’allegato B al Regolamento del Garante n. 2 del 2019 ha natura perentoria e si riferisce esclusivamente alla fase sanzionatoria in senso stretto. Esso decorre dalla conclusione della fase preistruttoria, che culmina con l’effettivo accertamento delle violazioni ascritte al trasgressore e con la notifica della contestazione. Non esiste un termine di natura perentoria per il completamento dell’attività investigativa ex art. 166, comma 4, del d.lgs. n. 196 del 2003. La mera constatazione dei fatti non comporta il loro accertamento, occorrendo la capacità del Garante di valutare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sulla base degli elementi raccolti, con instaurazione del contraddittorio con la società interessata.
Il Fatto
Una società proponeva opposizione avverso il provvedimento sanzionatorio del Garante per la protezione dei dati personali, deducendo la decadenza dell’Autorità per decorso dei termini e l’insussistenza di una propria responsabilità autonoma. Il Tribunale di Roma accoglieva l’opposizione, ritenendo tardiva la contestazione: applicava il termine di centoventi giorni del Regolamento n. 2 del 2019, allegato B, ritenuto perentorio e decorrente dal 3 febbraio 2020, data in cui il Comune aveva trasmesso all’Autorità una nota contenente gli elementi fattuali posti a fondamento dell’addebito, segnatamente il ruolo di responsabile esterno del trattamento svolto dalla società senza valida designazione.
Il Garante ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo l’erronea attribuzione di natura perentoria al termine e l’erronea individuazione del dies a quo. Sosteneva che la piena conoscenza della condotta era emersa solo con la risposta della società del 13 luglio 2021 alla richiesta di informazioni del 2 luglio 2021, e che la contestazione era stata notificata il 30 luglio 2021. La società resisteva con controricorso; il Procuratore Generale chiedeva l’accoglimento del ricorso e prospettava la possibile rimessione alle Sezioni Unite.
La Motivazione della Corte
La Corte richiama la sentenza n. 18583 del 2025, secondo cui l’attività procedimentale del Garante consta di due fasi logicamente e cronologicamente distinte: quella investigativa o preistruttoria e quella sanzionatoria in senso stretto. Il termine perentorio di centoventi giorni riguarda solo la seconda e decorre dalla conclusione della fase preistruttoria, che culmina con l’accertamento effettivo delle violazioni e la notifica della contestazione. La Corte richiama anche la sentenza n. 984 del 2026, che ha confermato la natura perentoria del termine decorrente dal definitivo accertamento dell’illecito. Ribadisce inoltre che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 151 del 2021, ha ritenuto inadeguata la sola prescrizione quinquennale ex art. 28 della legge n. 689 del 1981, ma non è pervenuta a una declaratoria di illegittimità, rimettendo al legislatore l’individuazione dei termini.
La sentenza impugnata non si è attenuta a tali principi, avendo di fatto imposto un termine alla fase istruttoria conclusa nel momento in cui il Garante ha ricevuto gli estremi della notizia, senza considerare la necessità di instaurare il contraddittorio con la società e di attenderne la risposta. Il definitivo accertamento non consiste nella semplice acquisizione della notizia, ma richiede la capacità del Garante di valutare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito sulla base degli elementi raccolti. Il Tribunale aveva inoltre omesso di considerare che tra il 3 febbraio 2020 e il 2 luglio 2021 l’amministrazione non aveva compiuto ulteriori attività istruttorie, ma tale valutazione non può fondare la decorrenza del termine dalla mera notizia.
Il ricorso è pertanto accolto per quanto di ragione, con cassazione della sentenza e rinvio al Tribunale di Roma in persona di magistrato diverso da quello che ha reso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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