Biomasse nei parchi: illegittimo il limite calabrese (Corte cost. n. 134/2025)
Con la sentenza n. 134 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l’articolo 14 della legge della Regione Calabria n. 36 del 2024. Quella norma vietava nei parchi nazionali e regionali calabresi gli impianti di produzione di energia alimentati da biomasse con potenza superiore a 10 megawatt termici e obbligava gli impianti già esistenti a ridurre la potenza entro sei mesi, pena la decadenza dell’autorizzazione.
Il caso. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la norma regionale davanti alla Corte. Il ricorso segnalava che la disposizione era destinata a produrre effetti su un solo impianto: la centrale del Mercure, che si trova nel Parco nazionale del Pollino. Nel giudizio hanno chiesto di intervenire due consorzi che riforniscono la centrale di biomasse, sette Comuni della zona e un’associazione ambientalista. La Corte ha dichiarato inammissibili tutti questi interventi.
Le contestazioni. Secondo il Governo la Regione non poteva stabilire con legge un divieto generalizzato, perché la produzione di energia è materia di competenza concorrente e le regole statali chiedono che le aree non adatte agli impianti da fonti rinnovabili siano individuate al termine di un’istruttoria amministrativa. Il ricorso lamentava anche il contrasto con quattro direttive europee sulle rinnovabili, con la disciplina statale delle aree protette e, per la parte sugli impianti esistenti, con i principi di ragionevolezza e di libertà di iniziativa economica. La Regione ha replicato che un decreto del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica del 21 giugno 2024 le consente di indicare con legge anche le aree non idonee.
La decisione. La Corte ha dato ragione alla Regione su un punto e torto su un altro. Ha riconosciuto che, con il decreto legislativo n. 199 del 2021 e con il decreto ministeriale del 2024, il quadro è cambiato: oggi le regioni possono individuare con legge non solo le aree idonee ma anche quelle non idonee. Ha però precisato che dichiarare un’area non idonea non equivale a vietare. L’area non idonea è quella in cui l’impianto può essere autorizzato lo stesso, ma solo dopo un’istruttoria specifica e con una motivazione rafforzata. La decisione finale resta quindi affidata al singolo procedimento di autorizzazione. Per questo il primo comma è stato dichiarato illegittimo nella parte in cui usa la parola vietata invece di qualificare i parchi come aree non idonee.
Gli impianti già in funzione. Il secondo comma è stato annullato per intero. Imponeva un obbligo di riduzione della potenza che equivaleva a un divieto assoluto di esercizio. Inoltre, riguardando di fatto un solo impianto, era una legge provvedimento, sottoposta a un controllo particolarmente severo. La Corte ha ritenuto che, anche per la brevità del termine di sei mesi, la norma sacrificasse senza adeguata giustificazione l’affidamento e l’attività della società che gestisce la centrale e la posizione dei lavoratori occupati. Sono state invece dichiarate inammissibili le censure fondate sulle direttive europee, evocate in blocco e senza indicare le disposizioni violate, e quelle fondate sulla legge quadro sulle aree protette.
Cosa cambia in pratica. Nei parchi calabresi non esiste più un divieto automatico di realizzare centrali a biomasse oltre i 10 megawatt termici. Ogni progetto va valutato nel procedimento di autorizzazione, dove possono emergere ragioni a favore o contro. La centrale già attiva non deve ridurre la potenza e non perde l’autorizzazione. La Corte ha aggiunto che gli impianti a biomasse pongono problemi ambientali particolari, per le emissioni e per il traffico di mezzi necessario ad alimentarli, e che le amministrazioni chiamate a decidere, compreso il Consiglio dei ministri quando risolve i dissensi tra enti, devono tenere conto del dovere di tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi scritto nell’articolo 9 della Costituzione.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/134