Sospensione della pena e ritardi: questione inammissibile (Corte cost. ord. n. 41/2025)
La decisione. La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale ordinario di Bergamo sull’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale e sugli articoli 47, commi 1 e 3-bis, e 47-ter e seguenti della legge n. 354 del 1975 sull’ordinamento penitenziario. Il merito non e’ stato deciso: la Corte non ha valutato se quelle norme siano giuste o sbagliate, ma si e’ fermata su un difetto del modo in cui la questione le e’ stata sottoposta.
Il giudizio di provenienza. Le questioni nascono da un procedimento di esecuzione penale. Il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice dell’esecuzione, doveva decidere su un’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione della pena. L’articolo 656, comma 5, del codice di procedura penale lega quella sospensione al fatto che la pena residua non superi determinate soglie; le norme sull’ordinamento penitenziario legano a soglie analoghe, di quattro, tre o due anni, l’accesso alle misure alternative alla detenzione. Sulle relative istanze il Tribunale di sorveglianza deve decidere entro un termine massimo di quarantacinque giorni.
Il dubbio sollevato. Nel caso esaminato quel termine non era stato rispettato. Secondo il giudice rimettente il ritardo aveva impedito al condannato di accedere alle misure alternative, perche’ nel frattempo la pena da scontare aveva superato le soglie previste. Da qui il dubbio di legittimita’ costituzionale: le norme non prevedono alcun rimedio quando il superamento del limite dipende dal ritardo del Tribunale di sorveglianza. I parametri richiamati erano gli articoli 3, 27, terzo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione agli articoli 5 e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
La ragione dell’inammissibilita’. La Corte ha rilevato che lo stesso provvedimento con cui il giudice ha sollevato le questioni conteneva anche il rigetto dell’istanza di sospensione dell’ordine di esecuzione. Il giudice, quindi, aveva gia’ deciso la domanda che aveva davanti e aveva esaurito il proprio potere di giudicare. Viene cosi’ a mancare l’incidentalita’, cioe’ il presupposto per cui la questione deve servire a definire un giudizio ancora pendente. La Corte ha richiamato sul punto le proprie sentenze n. 3 e n. 212 del 2023.
Cosa resta aperto. Il problema segnalato dal Tribunale di Bergamo non ha ricevuto risposta. Le norme restano quelle di prima e la questione potra’ essere riproposta, ma da un giudice che la sollevi prima di decidere la causa, non insieme alla decisione. Nel caso concreto l’istanza di sospensione era gia’ stata respinta dal giudice dell’esecuzione con il medesimo provvedimento.
Visualizza il provvedimento ufficiale: https://www.cortecostituzionale.it/scheda-pronuncia/2025/41