Carta del docente, ottemperanza al giudicato e commissario ad acta (TAR Toscana n. 1019 del 27.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, accerta l’inadempimento dell’amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro termine assegnato. Alla scadenza inutilmente decorsa del termine, nomina sin d’ora il commissario ad acta per il compimento degli adempimenti esecutivi. Il ritardo maturato giustifica la condanna alla penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali sulle somme dovute. L’ammissibilità del ricorso presuppone l’infruttuoso decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ex art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la definitività del giudicato.

Il Fatto

La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pisa, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente di cui alla legge n. 107/2015 e condannato il Ministero dell’Istruzione all’adozione di ogni atto necessario per consentirne il godimento.

Non essendo stata data esecuzione al giudicato, ha chiesto la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia e la fissazione della somma dovuta per ogni ritardo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Con memoria successiva ha limitato la domanda alle somme liquidate in proprio favore, escludendo la condanna alle spese in favore dei procuratori. Il Ministero si è costituito con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato l’ammissibilità del ricorso. Dagli atti risulta che la sentenza ottemperanda è stata notificata al Ministero presso la sede reale, che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997, e che la stessa è passata in giudicato come da attestazione della cancelleria.

Sul merito, il Tribunale ha rilevato che non risulta dagli atti che la sentenza sia stata eseguita. Ne ha tratto la conseguenza di ordinare al Ministero, ove non abbia già provveduto, di dare esecuzione al giudicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato al Ministero.

Il ritardo maturato nella corresponsione di quanto dovuto ha giustificato la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora in misura pari agli interessi legali sulle somme complessivamente dovute, con decorrenza dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e fino al saldo, come stabilito dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.

Le spese del giudizio, distratte in favore dei procuratori antistatari, seguono la soccombenza e sono state liquidate tenendo conto del carattere seriale e del non elevato livello di complessità della causa, in relazione ai numerosi e analoghi precedenti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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