Rinnovo della notifica al Ministero anche se il vizio è imputabile al notificante (TAR Puglia n. 998 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., come riformulato a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale pronunciata con la sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 2021, impone al giudice amministrativo di ordinare la rinnovazione della notificazione nulla, a prescindere dalla circostanza che l’esito negativo sia dipeso da causa imputabile al notificante. Ne deriva che la sanatoria del vizio della notifica è volta a preservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda, evitando le preclusioni derivanti dallo spirare dei termini decadenziali. Tale disciplina si applica anche quando il ricorso sia stato notificato all’amministrazione dello Stato presso la sua sede reale, anziché presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933.
Il Fatto
La parte ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, avverso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il suo diritto. Il ricorso era notificato direttamente presso la sede reale del Ministero, mediante posta elettronica certificata.
Il Ministero intimato non si costituiva in giudizio. All’esito della camera di consiglio, il Collegio rilevava la nullità della notificazione in quanto, trattandosi di amministrazione dello Stato sottoposta al patrocinio obbligatorio dell’Avvocatura dello Stato, l’atto avrebbe dovuto essere notificato presso l’ufficio dell’Avvocatura stessa, a norma dell’art. 11 del r.d. n. 1611/1933, con nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 11 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, il quale stabilisce che tutti gli atti istitutivi di giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l’ufficio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria innanzi alla quale la causa è portata, a pena di nullità da pronunciarsi anche d’ufficio.
Nel caso di specie, il ricorso è stato invece notificato presso la sede reale del Ministero e non si è verificata alcuna sanatoria per spontanea costituzione dell’amministrazione. Ciò determina la nullità della notificazione, che deve essere rilevata in quanto tale.
Ciò nondimeno, il Tribunale applica il principio derivante dalla sentenza della Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 44, comma 4, cod. proc. amm., nella parte in cui subordinava la concessione del termine per la rinnovazione della notificazione nulla alla circostanza che l’esito negativo fosse dipeso da causa non imputabile al notificante. Secondo il giudice delle leggi, deve invece essere preservato l’effetto utile della domanda, a fronte di un mero vizio di nullità dell’atto processuale, legittimando la sanatoria anche nell’ipotesi di errore imputabile al notificante, al fine di evitare le preclusioni derivanti dallo spirare dei termini di decadenza.
Alla luce della mancata costituzione del Ministero, il Tribunale ritiene quindi necessario ordinare alla parte ricorrente il rinnovo della notificazione del ricorso, da effettuarsi nel termine perentorio di sette giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relativa prova nel successivo termine parimenti perentorio di dieci giorni, pena l’improcedibilità del ricorso.
La trattazione della controversia viene conseguentemente rinviata alla camera di consiglio del 22 marzo 2027, senza provvedersi sulle spese, stante il carattere interlocutorio dell’ordinanza.
Nota della Redazione
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