Il mancato esame del lavoro straordinario rende illegittimo il diniego di causa di servizio (TAR Puglia n. 1018 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il parere del Comitato di Verifica è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o mancata considerazione di circostanze di fatto idonee a incidere sulla valutazione finale. Non rilevano, invece, le allegazioni generiche di stress e disagio connesse all’ordinario svolgimento delle mansioni, dovendo il richiedente provare specifici episodi di servizio di straordinaria gravosità. Non è dovuto il preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, atteso il carattere vincolante del parere del Comitato. Sussiste il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, non avendo il parere del Comitato autonoma capacità lesiva.
Il Fatto
Un Maresciallo Aiutante della Guardia di Finanza in congedo aveva subito un ictus emorragico celebrale il 29.11.2019 al termine di un turno di servizio. Presentata domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le patologie sofferte (“esiti di emorragia cerebrale talamocapsulare sinistra” e “cardiopatia ipertensiva con extrasistoli”), il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio escludeva, con pareri del 4.7.2022 e del 6.3.2023, il nesso eziologico con l’attività lavorativa.
A seguito di tali pareri, l’Amministrazione rigettava la domanda con determina dirigenziale del 3.5.2023, avverso la quale il ricorrente proponeva ricorso deducendo vizi istruttori e motivazionali.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Lecce, ha dichiarato in via preliminare il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in quanto il parere del Comitato di Verifica costituisce atto endoprocedimentale privo di autonoma capacità lesiva, essendo l’atto lesivo quello dell’organo di amministrazione attiva che lo recepisce.
Nel merito, ha rammentato che la valutazione del nesso eziologico è espressione di discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito in sede giurisdizionale salvo che non emergano vizi del procedimento, manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o omessa considerazione di circostanze di fatto capaci di incidere sulla valutazione. Ha accolto il motivo di ricorso relativo al difetto istruttorio per l’ictus: il Comitato non aveva valutato né motivato se le 161 ore di lavoro straordinario prestate nel 2019 e il conseguente stress avessero potuto avere efficienza concausale, non essendo a tal fine sufficiente la motivazione resa con riguardo alla diversa patologia cardiaca.
Il TAR ha invece respinto le censure relative alla omessa considerazione di generici disagi e stress lavorativi, in quanto il richiedente non aveva allegato e documentato specifici episodi di servizio particolarmente gravosi ed esorbitanti rispetto ai compiti di istituto, e ha dichiarato infondato il motivo riguardante la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, essendo il parere del Comitato vincolante per l’Amministrazione.
Il ricorso è stato conseguentemente accolto in parte, con annullamento della determina impugnata e obbligo dell’Amministrazione di riprovvedere, verificando l’eventuale incidenza concausale del lavoro straordinario svolto nel periodo antecedente all’ictus, con compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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