Risarcimento danni Xylella: insussistente colpa della P.A. per l’esercizio del potere discrezionale (TAR Puglia n. 1012 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda risarcitoria per i danni derivanti dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa non può essere accolta in assenza della prova della colpa della pubblica amministrazione, la cui condotta va valutata alla luce del quadro normativo e delle conoscenze scientifiche ex ante, e non con riferimento a sviluppi successivi. L’esercizio del potere discrezionale in materia di emergenza fitosanitaria, se non caratterizzato da inerzia, ritardo o palese illegittimità, non integra gli estremi dell’illecito. Inoltre, grava sul ricorrente l’onere di dimostrare il nesso di causalità tra la condotta della P.A. e il danno, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio sopperire alla carenza probatoria prevista dall’art. 2697 cod. civ.

Il Fatto

Un proprietario di un terreno sito in agro di Brindisi, coltivato ad oliveto con la varietà Cellina di Nardò, ha adito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, in riassunzione a seguito della declinatoria di giurisdizione del giudice ordinario, chiedendo l’accertamento della violazione, da parte di Regione Puglia e Amministrazioni statali, delle Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea in materia di contrasto agli organismi nocivi da quarantena. Il ricorrente ha altresì domandato il risarcimento del danno subito a causa della perdita degli alberi di olivo colpiti dal batterio, lamentando che una tempestiva azione amministrativa avrebbe evitato la diffusione del contagio. Gli enti resistenti hanno eccepito l’irricevibilità, l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, nonché il difetto di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale, richiamando un proprio precedente (sentenza n. 1439/2025), ha respinto nel merito il ricorso, ritenendo assorbenti le ragioni di infondatezza rispetto ai profili procedurali. La ricostruzione dell’evoluzione normativa, dalla Direttiva 2000/29/CE al D. Lgs. n. 214/2005, e dell’iter amministrativo regionale, dalla delibera di Giunta n. 2023/2013 alla successiva attività di monitoraggio e di rimodulazione del piano d’azione, ha evidenziato, ad avviso del Collegio, l’assenza di alcuna inerzia o ritardo colpevole nell’esercizio della funzione pubblica. La legittimità dell’operato della P.A. è stata valutata in un’ottica ex ante, considerando l’improvvisa manifestazione del fenomeno e le oggettive difficoltà tecniche e giuridiche, trovando conferma anche nella giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

In relazione alla domanda risarcitoria, il TAR ha rammentato che la responsabilità della P.A. per l’azione amministrativa richiede la sussistenza di tutti gli elementi dell’illecito, con la dimostrazione della colpa, la quale non può essere desunta dalla semplice violazione di norme che lasciano ampio margine di discrezionalità, configurandosi in tal caso l’errore scusabile. Il Collegio ha, inoltre, ribadito che, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di provare l’esistenza e l’entità del danno, nonché la sua riconducibilità causale al comportamento dell’amministrazione, grava sulla parte ricorrente, senza che tale carenza possa essere colmata tramite consulenza tecnica d’ufficio, la quale non costituisce un mezzo di prova ma un mero ausilio per la valutazione di fatti già dimostrati.

Alla luce di tali principi, la domanda è stata ritenuta infondata in quanto non è stata ravvisata alcuna illegittimità nei provvedimenti adottati, non è stata fornita la prova della colpevole mancata attivazione e non è stato dimostrato il nesso di causalità tra la condotta degli enti e il danno lamentato, data anche la mancata dimostrazione della concreta possibilità di eradicare il batterio in un’area con condizioni favorevoli alla sua diffusione. Il TAR ha infine qualificato la posizione del ricorrente come interesse legittimo pretensivo, non risultando leso un diritto soggettivo alla conservazione del patrimonio, e ha disposto la compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *