Cessazione della materia del contendere per intervenuta esecuzione spontanea della sentenza ottemperanda (TAR Lombardia n. 3830 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, l’esecuzione spontanea del comando contenuto nella sentenza passata in giudicato, con integrale soddisfazione della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere. Tale declaratoria presuppone l’accertamento della piena soddisfazione del diritto del ricorrente, non essendo necessaria, in tal caso, la nomina di un commissario ad acta. La sopravvenuta inutilità della pronuncia di merito, conseguente all’intervenuto adempimento dell’Amministrazione, non esclude la condanna della stessa alla refusione delle spese di lite, da liquidarsi in favore della parte vittoriosa e da corrispondersi direttamente ai difensori dichiaratisi antistatari.
Il Fatto
La ricorrente, docente presso istituti scolastici, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 2588/2025, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento dell’indennità sostitutiva per ferie non godute e festività soppresse per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, per un importo determinato in sentenza, oltre spese di lite. La pronuncia, notificata all’Amministrazione, era passata in giudicato. A fronte dell’inerzia dell’Amministrazione scolastica, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la condanna dell’Amministrazione all’erogazione di quanto liquidato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia ha rilevato che la difesa della ricorrente, con memoria depositata prima della camera di consiglio, aveva segnalato l’avvenuta erogazione, da parte del Ministero, delle somme riconosciute in sede di giudizio civile con la sentenza ottemperanda. Il Collegio ha quindi accertato che la domanda era risultata pienamente soddisfatta dall’esecuzione spontanea del comando giudiziale da parte dell’Amministrazione resistente.
Sulla base di tale accertamento, il giudice amministrativo ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ravvisando l’intervenuta esecuzione della sentenza del giudice ordinario e la conseguente inutilità di una pronuncia nel merito dell’ottemperanza. La declaratoria si fonda sulla considerazione che l’interesse fatto valere dalla ricorrente ha trovato integrale soddisfazione, rendendo superfluo ogni ulteriore accertamento e la necessità di disporre la nomina del commissario ad acta.
Quanto alle spese di lite, il Collegio le ha poste a carico del Ministero soccombente, liquidandole in dispositivo e disponendo che le somme siano corrisposte direttamente ai difensori della ricorrente, dichiaratisi antistatari, secondo il meccanismo previsto dall’art. 93 cod. proc. civ..
La pronuncia conferma che, nel giudizio di ottemperanza, l’adempimento tardivo dell’Amministrazione, successivo alla proposizione del ricorso, non determina l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ma una pronuncia di merito che accerta l’avvenuta soddisfazione, con la conseguente condanna alle spese processuali in capo all’Amministrazione che ha reso necessario il ricorso. La scelta della forma di declaratoria incide, pertanto, sul regime delle spese, che restano a carico della parte rimasta inerte fino al momento dell’esecuzione spontanea.
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Nota della Redazione
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