Il diniego del permesso in variante è legittimo se l’intervento è in realtà una nuova costruzione (TAR Puglia n. 1017 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’istanza di permesso di costruire in variante che preveda la realizzazione di opere non contemplate dal titolo originario, di consistenza tale da integrare un intervento edilizio-urbanistico nuovo e diverso, non può essere qualificata come mera ristrutturazione dell’esistente, ma necessita di un titolo edilizio autonomo.
In tale evenienza, la valutazione di conformità dell’intervento va effettuata alla stregua della disciplina urbanistica vigente al momento della decisione, comprensiva delle norme di salvaguardia introdotte dallo strumento urbanistico adottato, nonché della disciplina del piano regolatore generale, ove quest’ultima prescriva, per la zona interessata, l’inserimento dell’intervento in uno studio unitario.
La natura vincolata del diniego e la specifica controdeduzione alle osservazioni del privato, ancorché sintetica, escludono la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, conduttore di un terreno in zona destinata ad attività turistico-balneari, ove insisteva un chiosco-bar con gazebo autorizzati in favore del precedente affittuario, presentava al Comune un’istanza di permesso di costruire in variante finalizzata all’ammodernamento delle strutture esistenti.
L’Amministrazione comunale, dopo il preavviso di rigetto e le osservazioni del privato, respingeva definitivamente l’istanza, ritenendo l’intervento in contrasto con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano Urbanistico Generale adottato, che classifica l’area come zona E2 di alto valore storico-naturalistico, e con il vigente Piano di Fabbricazione, che subordina ogni nuovo intervento in zona F alla previa redazione di uno studio unitario. Avverso tale diniego il ricorrente proponeva ricorso al TAR, deducendo l’illegittima applicazione della disciplina restrittiva dell’ambito rurale a un’area storicamente destinata al turismo, l’errata qualificazione dell’intervento come mera ristrutturazione e il difetto di motivazione.
La Motivazione del TAR
Il TAR, prescindendo dalle eccezioni preliminari di inammissibilità, ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha rilevato che il progetto in variante presentato dal ricorrente è connotato da elementi di incompatibilità quali-quantitativa con il progetto originario, prevedendo la realizzazione di opere di rilevante consistenza non contemplate dal titolo edilizio precedente, quali il rifacimento integrale del chiosco, una piscina, un solarium e una torretta. Inoltre, le opere risultavano destinate a offrire servizi per l’intero anno solare, perdendo il carattere di stagionalità che assisteva il titolo originario. Tale trasformazione, ha concluso il giudice amministrativo, necessita di un permesso di costruire autonomo, come da precedenti giurisprudenziali richiamati.
Conseguentemente, il TAR ha ritenuto legittimo il diniego fondato sul contrasto con la disciplina del P.U.G. adottato, le cui norme di salvaguardia sono efficaci sin dall’adozione. La nuova tipizzazione dell’area come zona E2, rientrante nel Progetto Norma 3, comporta il divieto di nuove costruzioni nello spazio rurale, concetto ampio che non comprende solo gli usi agricoli ma anche gli ambiti di alto valore storico-naturalistico. Il Collegio ha inoltre precisato che il progetto non può considerarsi conforme al vigente P.d.F., che per l’area in zona F richiede l’inserimento in uno studio unitario sottoposto al parere regionale.
Il TAR ha infine disatteso anche la censura relativa alla violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. La decisione è stata ritenuta di natura vincolata e l’Amministrazione ha comunque controdedotto alle osservazioni del privato con una motivazione sintetica ma sufficiente, incentrata sulla natura di nuovo intervento dell’opera. Per tali ragioni, il ricorso è stato respinto, con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Nota della Redazione
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