Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con spese compensate (TAR Lazio n. 524 del 12.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, notificata alle parti e non opposta da alcuno dei soggetti che ha interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l’estinzione del processo ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85 cod. proc. amm., sempre che siano rispettate le formalità prescritte dall’art. 84 cod. proc. amm. La dichiarazione di estinzione consegue automaticamente al perfezionarsi della fattispecie processuale, senza margini di valutazione discrezionale in capo al giudice. Quanto alle spese di lite, la loro compensazione integra esercizio di un potere discrezionale che trova giustificazione nell’esito meramente processuale della controversia.

Il Fatto

La ricorrente aveva impugnato gli atti del concorso pubblico per l’assunzione di mille allievi vice ispettori della Polizia di Stato, chiedendo l’annullamento della valutazione negativa riportata nella prova scritta, del relativo verbale della Commissione esaminatrice e della griglia di parametrazione, nonché degli avvisi di convocazione alle prove orali nei quali il suo nominativo non compariva. La domanda mirava all’accertamento dell’interesse all’ammissione alla prova orale, previa rideterminazione del punteggio o ricorrezione dell’elaborato.

Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato dichiarazione di rinuncia al ricorso, notificata alle parti il 28 novembre 2025 e depositata in atti in pari data. Nessuna delle parti aventi interesse alla prosecuzione si è opposta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la rinuncia è stata ritualmente notificata e depositata, così integrando i presupposti richiesti dall’art. 84 cod. proc. amm. per la sua efficacia processuale. Il difetto di opposizione da parte dei soggetti legittimati preclude ogni ulteriore verifica sulla persistenza dell’interesse alla decisione.

Ne è derivata la dichiarazione di estinzione del giudizio per rinuncia, ai sensi degli artt. 35, comma 2, lett. c), e 85 cod. proc. amm. La fattispecie estintiva si è perfezionata per il solo fatto della rinuncia non opposta, senza necessità di alcun accertamento ulteriore sul merito delle censure originariamente proposte.

La decisione resta dunque confinata sul piano processuale. Il Tribunale non ha esaminato la legittimità della valutazione della prova scritta né la correttezza dei criteri fissati dalla Commissione esaminatrice, poiché l’intervenuta rinuncia ha reso superfluo ogni scrutinio in tal senso.

Sul governo delle spese, il Collegio ha disposto la compensazione integrale, valorizzando l’esito in rito del giudizio. La scelta riflette l’orientamento secondo cui, quando la definizione del processo non attinge il merito, la regola della soccombenza non opera in senso pieno e la compensazione risponde a criteri di equità processuale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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