Il Linfoma di Hodgkin in servizio militare va ascritto alle categorie tabellari secondo il DPR 834/1981 (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 190 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata per infermità contratta in costanza di servizio militare presuppone l’accertamento della dipendenza da causa di servizio, ma la determinazione della categoria tabellare non può discostarsi dai criteri fissati dal DPR 834/1981. In particolare, il Linfoma di Hodgkin, in ogni stadio o in fase di remissione parziale, con invalidità accertata dal 51% all’80%, va ascritto alla seconda o terza categoria della Tabella A. Il giudice contabile può discostarsi dalla valutazione dell’organo tecnico quando l’ascrizione tabellare risulti incongrua rispetto alla menomazione effettivamente accertata. La decorrenza del beneficio segue la data dell’originale istanza amministrativa.
Il Fatto
Il ricorrente, già militare dell’Esercito Italiano, aveva contratto un Linfoma di Hodgkin Classico, patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio all’esito di un contenzioso dinanzi al giudice amministrativo. La relativa valutazione medico-legale aveva condotto al riconoscimento di una invalidità permanente del 51% e all’ascrizione alla VII categoria della Tabella A da parte della Commissione Medica di Verifica.
Avverso tale classificazione il ricorrente aveva proposto ricorso alla Corte dei Conti, chiedendo il riconoscimento della pensione privilegiata di 3° categoria, sostenendo l’incidenza concausale delle condizioni ambientali di servizio e del protocollo vaccinale cui era stato sottoposto.
La Motivazione della Corte
Il Giudice Unico ha preliminarmente dato atto che la dipendenza da causa di servizio della patologia era stata definitivamente accertata, con riconoscimento dell’equiparazione alle vittime del dovere. La questione controversa riguardava pertanto esclusivamente la categoria tabellare da attribuire all’infermità.
Richiamato il disposto del DPR 834/1981, il Collegio ha osservato che la relazione tecnica, pur correttamente espletata, non appariva condivisibile nella parte in cui ascriveva il Linfoma di Hodgkin alla VII categoria, atteso che la norma tabellare prevede per tale patologia, in ogni stadio o in fase di remissione parziale con invalidità dal 51% all’80%, l’ascrizione alla seconda o terza categoria, essendo quest’ultima quella richiesta dal ricorrente.
Quanto alla concausalità, il Giudice ha ritenuto apodittica la negazione dell’incidenza delle numerose somministrazioni vaccinali sulla genesi della malattia, considerato che i vaccini contengono antigeni che stimolano la risposta immunitaria e l’attivazione dei linfociti B, da cui origina la neoplasia. La mancata attività di analisi del profilo immunitario prima della somministrazione ravvicinata di numerosi vaccini rende non ragionevole l’esclusione del rapporto concausale basata unicamente sul controllo ministeriale dei vaccini stessi.
Alla luce di tali argomentazioni, la domanda è stata accolta con riconoscimento della pensione privilegiata di 3° categoria della Tabella A, con decorrenza dalla data dell’originale istanza e attribuzione di rivalutazione e interessi sulle differenze di ratei. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità della questione.
Nota della Redazione
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