Cessata materia del contendere e spese per soccombenza virtuale in ottemperanza (Corte dei Conti Sez. giur. Puglia n. 32 del 17.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la sopravvenuta cessata materia del contendere, determinata dall’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione, non preclude l’accollo delle spese di lite al resistente. Quando l’adempimento è intervenuto dopo la proposizione della domanda giudiziale, e pur se il riconoscimento era già dovuto in data anteriore, trova applicazione il principio di soccombenza virtuale. La parte che ha dovuto agire in giudizio per ottenere quanto le spettava non sopporta le spese del processo che l’esecuzione tardiva ha reso necessario.

Il Fatto

Il ricorrente, ex Luogotenente della Guardia di Finanza cessato dal servizio, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui la medesima Sezione gli aveva riconosciuto il diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione, sulle quote calcolate con il sistema retributivo, dell’aliquota del 2,44%.

Deduceva di aver notificato la sentenza all’Istituto previdenziale, di averlo costituito in mora con atto notificato nell’ottobre 2024, decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni, e di aver diffidato l’Istituto. Chiedeva la condanna al pagamento delle somme dovute e, in ipotesi di perdurante inottemperanza, la nomina di un Commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Costituendosi in giudizio, l’Istituto previdenziale ha chiesto che fosse dichiarata la cessata materia del contendere, avendo dato esecuzione alla sentenza con una determinazione di riliquidazione della pensione ordinaria, che ha annullato e sostituito la precedente, e avendo corrisposto l’importo aggiornato del trattamento e i ratei arretrati nel febbraio 2025. La richiesta è stata reiterata con successiva nota, con compensazione delle spese.

All’udienza il difensore del ricorrente ha aderito alla dichiarazione di cessata materia del contendere, chiedendo però la condanna dell’Istituto alle spese di lite in conformità al principio di soccombenza virtuale.

Il giudice ha ritenuto di non disattendere la concorde richiesta delle parti, poiché la questione controversa aveva trovato soluzione in sede amministrativa, come comprovato dal deposito del cedolino aggiornato con le somme dovute a titolo di trattamento pensionistico e di arretrati.

Sul regolamento delle spese, la Sezione ha richiamato il principio di soccombenza virtuale, in termini già affermato da C. conti, Sez. Giuris. Puglia, n. 342/2017. Poiché l’ottemperanza, da cui discende la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del ricorrente, è pacificamente avvenuta in data successiva alla proposizione della domanda giudiziale, le spese sono state accollate all’Istituto resistente. Il giudice ha altresì rilevato che il riconoscimento si sarebbe dovuto realizzare già in data precedente.

Il ricorso è stato pertanto definito con dichiarazione di cessata materia del contendere e condanna dell’Istituto previdenziale al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario, liquidate equitativamente in complessivi € 400,00 oltre oneri e accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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