Danno erariale da assenze ingiustificate con certificati medici falsi (Corte dei Conti Sez. giur. Bolzano n. 12 del 26.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità amministrativa per danno erariale, integra l’illecito erariale la condotta del militare che si sottragga volontariamente al servizio producendo certificazioni mediche false o comunque rilasciate senza previa visita. Sussiste l’elemento soggettivo del dolo quando la condotta fraudolenta sia posta in essere in modo pervicace attraverso artifizi e raggiri, con chiara volontà di sottrarsi all’attività lavorativa. Il danno erariale corrisponde alle retribuzioni percepite nel periodo di assenza ingiustificata, in mancanza di controprestazione lavorativa, ed è risarcibile con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Il Fatto
La Procura regionale conveniva dinanzi alla Sezione Giurisdizionale un militare, all’epoca dei fatti in servizio presso un reggimento alpini, chiedendone la condanna al pagamento in favore del Ministero della difesa della somma di euro 5.855,12, oltre rivalutazione, interessi legali e spese. Il convenuto, regolarmente evocato, rimaneva contumace.
Secondo l’organo requirente, il militare si era sottratto volontariamente al servizio nel periodo compreso tra il 7 febbraio e il 25 maggio 2022, avvalendosi di certificazioni mediche contraffatte o rilasciate dal medico senza visita, sulla base di un mero colloquio telefonico. Le patologie attestate risultavano incompatibili con i numerosi spostamenti effettuati dal convenuto, accertati dalla Polizia giudiziaria attraverso l’esame dei dati del traffico telefonico. Il danno contestato corrispondeva agli emolumenti percepiti durante il periodo di assenza ingiustificata.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preliminarmente, ai sensi dell’art. 93, comma 5, cod. giustizia contabile, dichiara la contumacia del convenuto. Nel merito, ritiene le richieste attoree meritevoli di accoglimento, risultando pienamente provati la sussistenza degli elementi oggettivi dell’illecito erariale e l’elemento soggettivo del dolo.
Dalle indagini della polizia giudiziaria è emerso che il convenuto si è assentato ingiustificatamente nel periodo in esame, avendo prodotto a sostegno certificati risultati falsi — come confermato dallo stesso medico di base che li avrebbe dovuti redigere — o comunque rilasciati senza previa visita medica e solo sulla base di un semplice colloquio telefonico tra medico e paziente.
È risultato, altresì, che nel medesimo periodo il convenuto si è ripetutamente allontanato dal domicilio indicato, recandosi in diverse località. Tale circostanza costituisce un’ulteriore riprova dell’assenza di una malattia invalidante tale da impedire l’ordinaria attività lavorativa.
Il Collegio ravvisa quindi tutti gli elementi costitutivi della fattispecie: il rapporto di servizio, dato il ruolo di militare; la condotta fraudolenta, consistente nella produzione di certificazioni mediche false o, quantomeno, non veritiere; la sussistenza di un danno, pari alle retribuzioni percepite durante il periodo di assenza ingiustificata; e il nesso di causalità tra condotta ed evento.
Quanto all’elemento soggettivo, la Corte ritiene esistente il dolo, data la chiara volontà del convenuto di sottrarsi all’attività lavorativa in modo fraudolento. In conclusione, il Collegio accoglie la pretesa risarcitoria e condanna il convenuto al pagamento della somma di euro 5.855,12, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT dalla data di pagamento dei singoli ratei stipendiali e interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al soddisfo, in favore del Ministero della difesa. Le spese di giudizio, quantificate in euro 144,58, seguono la soccombenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.