Cauzione definitiva e insussistenza del danno erariale per mancata escussione (Corte dei Conti Sez. giur. Molise n. 66 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
La cauzione definitiva prestata dall’appaltatore è preordinata a garantire l’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali e non assume funzione sanzionatoria autonoma o assimilabile ad una penale. La sua azionabilità non può essere valutata in astratto, ma dipende dall’esistenza di un titolo sostanziale che giustifichi in concreto la pretesa del beneficiario. Pertanto, accertato in sede civile il difetto di qualsiasi credito risarcitorio dell’ente nei confronti dell’appaltatore, difetta già sul piano oggettivo un danno erariale attuale e concreto riconducibile alla mancata escussione della polizza fideiussoria. Non è inoltre configurabile la responsabilità del funzionario quando l’omissione ascrittagli non sia causa diretta ed esclusiva dell’evento lesivo e non integri la colpa grave.
Il Fatto
La Procura regionale ha evocato in giudizio il responsabile del contenzioso di un Comune, contestandogli di non essersi attivato per l’escussione di una polizza fideiussoria prestata a titolo di cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione di un appalto di igiene urbana, poi risolto per inadempimento dell’affidatario. Secondo l’accusa, l’inerzia avrebbe determinato la perdita del diritto all’incameramento per intervenuta prescrizione, con un danno quantificato in € 57.090,91.
Il convenuto ha eccepito l’inammissibilità della domanda per difetto di attualità e concretezza del danno, la prescrizione, la mutatio libelli e, nel merito, la mancanza di condotta omissiva, nesso causale e colpa grave. La questione è giunta alla Sezione giurisdizionale regionale in unico grado dopo il passaggio in giudicato della sentenza civile che aveva definito il contenzioso tra l’ente e l’appaltatore.
La Motivazione della Corte
Il collegio affronta congiuntamente l’eccezione di inammissibilità, la prescrizione e il merito, perché tutte presuppongono la qualificazione giuridica della garanzia e la concreta azionabilità del diritto verso il garante. La cauzione definitiva — precisa la Sezione — garantisce l’esatto adempimento e copre gli oneri del mancato o inesatto adempimento, senza autonomia sanzionatoria.
Pertanto l’azionabilità della garanzia non può prescindere dalle vicende del rapporto principale: la garanzia vive nella misura in cui esista un titolo sostanziale che sorregga la pretesa del beneficiario. Qui assume rilievo dirimente la sentenza n. 632/2016 del Tribunale di Campobasso, passata in giudicato, che ha rigettato le domande riconvenzionali dell’ente ed escluso la prova di ulteriori danni risarcibili, rilevando che i pregiudizi erano già compensati dalle penali contrattuali e dal risparmio di spesa.
Da tali statuizioni discende che nel rapporto principale non è risultato accertato alcun credito in favore del Comune. La cauzione, priva di funzione punitiva, non avrebbe potuto tradursi in una entrata dovuta. Difetta quindi già sul piano oggettivo un danno erariale attuale e concreto, esclusa ogni configurabilità di un pregiudizio meramente ipotetico o virtuale.
Anche a voler ammettere la sussistenza di un diritto all’escussione, la responsabilità presupporrebbe che l’inerzia ascritta al convenuto fosse causa diretta ed esclusiva dell’evento. Il corredo probatorio dimostra invece che almeno nel 2018 altri responsabili dell’ente ebbero contezza della necessità di procedere all’incameramento senza attivarsi: la nota istruttoria del 4 luglio 2018 rende insostenibile l’imputazione al convenuto di un diritto che altri avrebbero ancora potuto coltivare. Il nesso eziologico risulta così gravemente indebolito, se non reciso, da condotte omissive autonome di altri soggetti.
Sotto il profilo soggettivo, la colpa grave non è integrata: il convenuto aveva formalmente richiesto il pagamento alla società garante con nota del 18 febbraio 2010 e, pochi mesi dopo, è insorto il contenzioso civile, definito solo nel 2016. La domanda è pertanto rigettata per difetto degli elementi costitutivi dell’illecito erariale, con assorbimento delle eccezioni di prescrizione e di mutatio libelli e condanna dell’amministrazione comunale alle spese legali, liquidate in € 4.400,00 oltre accessori.
Nota della Redazione
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