Conto giudiziale improcedibile se manca la parificazione dell’amministrazione (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 234 del 23.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La parificazione del conto giudiziale da parte dell’amministrazione costituisce presupposto processuale imprescindibile della verifica giudiziale. In sua assenza il conto è improcedibile, perché difetta la condizione di giustiziabilità. L’adempimento, previsto dall’art. 618 del RD 23 maggio 1924, n. 827, è richiamato per gli enti locali dall’art. 93 TUEL ed è confermato dagli artt. 139, comma 2, 140, commi 1 e 3, e 145, comma 3, c.g.c., che collocano la parifica prima del deposito del conto presso la sezione giurisdizionale. La parifica non si esaurisce in un controllo di coerenza interna del conto rispetto ai giustificativi formati dal contabile, ma richiede un controllo incrociato con le scritture esterne dell’ente.

Il Fatto

Il conto giudiziale era stato reso da una banca quale tesoriere di un ente locale per l’esercizio 2017, con deposito presso la Sezione giurisdizionale regionale. Il magistrato istruttore, con relazione, evidenziava plurimi profili di irregolarità: gestione cumulativa di due tesorieri succedutisi nell’anno, assenza di verbale di passaggio di consegne, presentazione tardiva all’ente e deposito in notevole ritardo, mancata sottoscrizione dell’agente, assenza di parificazione e mancanza della relazione dell’organo di controllo interno.

L’amministrazione, con memoria, confermava l’assenza di provvedimenti formali di parifica per l’esercizio considerato, ritenendo sufficiente il parere di regolarità espresso sul rendiconto, e dichiarava di non aver depositato le relazioni dell’organo interno perché mai richieste.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta anzitutto la questione della giustiziabilità del conto. Il Collegio osserva che non sussistono i presupposti di legge per procedere alla verifica giudiziale, perché manca la parificazione: adempimento che l’art. 618 del RD n. 827/1924, applicabile agli enti locali per il richiamo dell’art. 93 TUEL, configura come presupposto processuale imprescindibile.

Il percorso argomentativo si fonda sulla disciplina del codice di giustizia contabile. L’art. 139, comma 2, c.g.c. impone all’amministrazione di depositare il conto previa parificazione; l’art. 140, commi 1 e 3, c.g.c. ribadisce che il conto, munito dell’attestazione di parifica, è depositato nella segreteria della sezione competente e che tale deposito costituisce in giudizio l’agente; l’art. 145, comma 3, c.g.c. prescrive al giudice relatore di accertare la parificazione prima di esaminare il conto.

Quanto alla natura dell’adempimento, la Corte richiama il principio secondo cui la parifica deve basarsi sulle scritture dell’amministrazione o sugli altri elementi in suo possesso. Non è conforme alla normativa un controllo fondato sulle sole scritture prodotte dall’agente: la parifica non si riduce a un controllo di coerenza interna, ma è finalizzata ad attestare che la rendicontazione sia coerente con le risultanze contabili e documentali esterne in possesso dell’ente. Il riferimento è a Corte dei conti, Sez. Veneto, n. 141/2024.

Nel caso concreto, l’amministrazione ha confermato l’irregolarità segnalata dal magistrato istruttore, ammettendo l’assenza di provvedimenti formali di parifica e il ricorso al solo parere di regolarità sul rendiconto. Il Collegio rileva inoltre, in via di evidenza, il disallineamento del conto rispetto all’effettiva gestione dell’agente, con indebita confusione tra le gestioni succedutesi nell’esercizio.

La declaratoria di improcedibilità, in assenza di condanna dell’agente contabile, esonera la Sezione dal provvedere sulle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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