Dinieghi legittimi se motivati per attenuante lieve entità e lavoro (Cass. pen. Sez. 7 n. 355 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza attenuante della lieve entità del fatto, di cui all’art. 311 cod. pen. ed applicabile al delitto di rapina per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024, postula una valutazione complessiva del fatto e non è configurabile quando la lievità difetti in rapporto all’evento, ai mezzi, alle modalità della condotta o all’entità del danno. Tale valutazione, una volta compiuta con motivazione esente da vizi logici, non è censurabile in sede di legittimità. In tema di pene sostitutive, il giudice può respingere la richiesta di sostituzione della pena detentiva breve con il lavoro di pubblica utilità facendo esclusivo riferimento ai precedenti penali, a condizione che la motivazione sia specifica e concreta sull’attitudine rieducativa della misura.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna dell’imputata per il reato di rapina, rigettando le richieste di riconoscimento dell’attenuante della lieve entità e di sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. Avverso tale sentenza, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione di legge per la mancata concessione dell’attenuante alla luce della sopravvenuta pronuncia di incostituzionalità. Con il secondo motivo, lamentava la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego della sostituzione della pena ai sensi dell’art. 545-bis cod. proc. pen..

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati. Sul primo profilo ha osservato che la valutazione circa la sussistenza dell’attenuante della lieve entità è rimessa al giudice di merito. Tale giudizio, se sostenuto da una motivazione non affetta da evidenti illogicità, non è sindacabile in sede di legittimità, poiché la censura si risolverebbe in una richiesta di rivalutazione del merito.

La Corte ha inoltre richiamato il principio consolidato, espresso da Sez. 2, n. 47610 del 22/10/2024, secondo cui la valutazione sulla lievità del fatto deve essere complessiva e non può prescindere dall’esame di tutti gli elementi indicati dalla norma. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata appariva idonea a sostenere il diniego dell’attenuante.

Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata. Ha ricordato che, in tema di pene sostitutive, il giudice può motivare il diniego facendo riferimento esclusivamente ai precedenti penali dell’imputato, purché la valutazione sia specifica e concreta. La Corte di appello aveva correttamente applicato tale principio, esplicitando le ragioni per cui la sostituzione non era idonea a garantire la funzione rieducativa della pena.

La Corte ha concluso dichiarando il ricorso inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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