Rifiuto di esibire il documento e rifiuto delle generalità sono condotte autonome (Cass. pen. Sez. I n. 11769 del 25.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il mero rifiuto di esibire il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s., e non la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen., che sanziona la diversa condotta di chi rifiuta di fornire le indicazioni sulla propria identità personale. Le due condotte sono autonome e distinte, sicché è contraddittoria la motivazione che le consideri unitariamente ai fini dell’affermazione di responsabilità. Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza che, senza specifica contestazione, abbia ricondotto il fatto alla fattispecie dell’art. 651 cod. pen. anziché a quella degli artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 reg. esec.
Il Fatto
Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 22 aprile 2024, ha assolto l’imputato dalle imputazioni per i reati di cui agli artt. 336 e 341-bis cod. pen. e lo ha condannato alla pena di euro 200 di ammenda per il reato di cui all’art. 651 cod. pen., per non avere dato indicazione sulla propria identità personale.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputato, deducendo, in un unico motivo, il vizio di motivazione in relazione all’affermazione di responsabilità, con specifico riferimento al travisamento della prova quanto alla individuazione della condotta posta in essere. Dall’istruttoria dibattimentale sarebbe emerso che la condotta si era risolta nel mero avere esibito la carta di identità senza rifiutarsi di dare indicazioni sulla propria identità, che era peraltro ben nota; il fatto, pertanto, sarebbe eventualmente riconducibile agli artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s., per i quali l’imputato non è stato giudicato.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene il ricorso fondato. Il primo giudice ha unitariamente e cumulativamente considerato e ritenuto la sussistenza di due diverse e autonome condotte, oggetto di distinta previsione normativa: la prima, rifiutarsi di fornire le proprie generalità, sanzionata dall’art. 651 cod. pen.; la seconda, rifiutarsi di consegnare o esibire il proprio documento di identità, sanzionata dagli artt. 221 t.u.l.p.s. e 294 reg. esec. t.u.l.p.s.
La motivazione impugnata, che fonda la conclusione sulla sussistenza del reato di cui all’art. 651 cod. pen. sull’affermazione per cui l’imputato non avrebbe fornito le proprie generalità né il documento ai fini dell’identificazione pur se conosciuto, è pertanto contraddittoria. La ricostruzione contenuta nel provvedimento, che richiama le dichiarazioni rese in dibattimento, dà generico conto di una situazione nella quale il ricorrente si sarebbe rifiutato di fornire le generalità e il documento, senza indicare in termini decisivi la condotta poi ritenuta ai fini della responsabilità.
La Corte richiama il principio secondo cui «il mero rifiuto di consegnare il documento di riconoscimento al pubblico ufficiale che ne faccia richiesta integra la contravvenzione prevista dal combinato disposto degli artt. 221 T.U.L.P.S. e 294 del relativo regolamento di esecuzione, e non, invece, la contravvenzione prevista dall’art. 4, comma secondo, del testo unico in rapporto al predetto art. 294 del regolamento, che sanziona la diversa condotta di chi previamente omette di dotarsi del documento di identità essendo ritenuto pericoloso o sospetto e, solo in un secondo momento, si rende inadempiente all’obbligo di esibirlo all’autorità, né quella prevista dall’art. 651 cod. pen., che sanziona l’ulteriormente diversa condotta, rispetto ad entrambe le precedenti, di chi rifiuti di fornire indicazioni sulla propria identità personale» (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020 dep. 2021, Levy, Rv. 280802-01).
A fronte della rilevata contraddizione, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio affinché il Tribunale di Vicenza, attenendosi ai principi esposti e libero nell’esito, proceda a un nuovo esame.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.