L’inottemperanza del giudicato del giudice del lavoro si fa valere davanti al giudice amministrativo (TAR Marche n. 784 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato, che condanna l’Amministrazione al pagamento di somme in favore del personale scolastico costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo mediante il giudizio di ottemperanza. Il ricorso è procedibile decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza all’Amministrazione, ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato nel termine assegnato e nomina sin d’ora un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione.
Il Fatto
Il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con sentenza divenuta definitiva, aveva dichiarato il diritto di due docenti a fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, condannando il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione delle somme maturate per gli anni scolastici interessati. Non avendo l’Amministrazione dato esecuzione al giudicato, le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Marche, chiedendo la declaratoria dell’obbligo di adempiere e la nomina di un commissario per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito solo formalmente.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, riscontrando il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996 tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso stesso.
Nel merito, il Collegio ha rilevato la fondatezza della domanda, non avendo l’Amministrazione, costituitasi solo formalmente, opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa. L’inottemperanza è stata quindi dichiarata, con conseguente ordine di dare piena esecuzione alla sentenza, fatti salvi gli importi eventualmente già corrisposti.
Il TAR ha assegnato all’Amministrazione il termine di 30 giorni per adempiere, decorrente dalla notificazione o comunicazione della sentenza, nominando sin d’ora il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici quale Commissario ad acta. Questi sarà investito solo su istanza del creditore, trascorso inutilmente il termine, e dovrà concludere l’incarico entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi della struttura regionale.
Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento alla data di proposizione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata alla rifusione, liquidata in complessivi euro 800,00, con distrazione in favore del difensore antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.
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Nota della Redazione
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