Inammissibili le censure che non aggrediscono la ratio decidendi tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 22572 del 09.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
La proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con conseguente inammissibilità del ricorso rilevabile anche d’ufficio. Il ricorrente che deduca la violazione di legge non può rimettere in discussione l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, né contestare la ricognizione della fattispecie concreta attraverso le risultanze di causa, profilo che attiene alla motivazione. La violazione dell’art. 2697 cod. civ. si configura solo quando l’onere probatorio sia attribuito a una parte diversa da quella gravata, non quando si assuma un erroneo apprezzamento sull’esito della prova. Nel giudizio tributario l’accertamento dei costi e dei ricavi ripresi a tassazione è riservato ai giudici di merito. La definizione agevolata della lite perfezionata in pendenza di legittimità determina l’estinzione del processo limitatamente ai contribuenti che vi hanno aderito.

Il Fatto

Una società di trasporti internazionali, insieme a due soci, impugnava gli avvisi di accertamento per imposte dirette e IVA relativi al periodo d’imposta 2008. La Commissione tributaria provinciale accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, accogliendo l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, rigettava invece l’appello dei contribuenti.

Il giudice d’appello disconosceva i costi di periodo, ravvisando indizi certi, precisi e concordanti di sovraffatturazione da parte di una consociata slovacca e ritenendo irrilevante la questione dell’esterovestizione della stessa. Confermava poi i rilievi sui ricavi non contabilizzati e sulle ulteriori voci di costo. I contribuenti ricorrevano per cassazione con nove motivi. Nelle more, i due soci si avvalevano della definizione agevolata della lite.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara anzitutto estinto il giudizio nei confronti dei due soci, essendosi perfezionata la definizione agevolata di cui all’art. 6, decreto-legge n. 119/2018. Il ricorso della società resta invece da esaminare nel merito.

I primi sei motivi sono esaminati congiuntamente e dichiarati inammissibili sotto più profili. Anzitutto difettano di autosufficienza: non basta la trascrizione del motivo di appello, occorrendo anche quella dell’atto impositivo impugnato, in relazione alle sanzioni IVA, e del motivo del ricorso introduttivo. Le censure non si confrontano poi con la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata, incentrata sul merito delle riprese, e non sulla sussistenza dell’esterovestizione della consociata.

La Corte richiama il principio per cui la proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum equivale alla mancata enunciazione dei motivi dell’art. 366, n. 4, cod. proc. civ., con inammissibilità rilevabile d’ufficio. Il secondo, il terzo e il quarto motivo sono inoltre preclusi dall’art. 348 ter cod. proc. civ. per la doppia conforme di merito. Ne segue l’irrilevanza del giudicato esterno sulla società slovacca.

Il settimo, l’ottavo e il nono motivo sono parimenti inammissibili. La Corte ribadisce che il vizio di violazione di legge implica un problema interpretativo della norma, mentre l’erronea ricognizione della fattispecie concreta inerisce alla valutazione del merito, censurabile solo per il vizio di motivazione. L’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità. Quanto all’art. 2697 cod. civ., la violazione si configura solo se l’onere è attribuito a parte diversa, non se si assume un erroneo apprezzamento sull’esito della prova.

La Corte rigetta dunque il ricorso della società, condannandola alle spese di legittimità e dando atto dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002. Tra i soci e l’Agenzia le spese restano a carico delle parti anticipatarie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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