Segnalazione in Centrale Rischi della garanzia ricevuta non è lesiva (ABF Collegio di Milano n. 4092 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le segnalazioni nella Centrale dei Rischi relative alle garanzie ricevute e non attivate hanno natura meramente informativa e non implicano alcuna valutazione negativa in capo al soggetto segnalato. Esse non arrecano, di per sé, un pregiudizio reputazionale o economico al garante, che non può quindi invocarne l’illegittimità sul presupposto dei ritardi nell’adempimento del debitore principale. Il ricorso che contesti una simile segnalazione è infondato, restando assorbita ogni questione sulle cause dei ritardi. La domanda di risarcimento del danno, ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, richiede in ogni caso la prova del pregiudizio e del nesso causale con la condotta dell’intermediario.
Il Fatto
La ricorrente agisce in qualità di garante di un finanziamento intestato ad altra persona. Con diffida del 26 settembre 2025 contesta la segnalazione negativa iscritta in Centrale dei Rischi, sostenendo che i ritardi nei pagamenti non dipendono da inadempimento della mutuataria o della garante, ma da un errore procedurale dell’istituto. Quest’ultimo, nonostante la richiesta di addebitare le rate il giorno 10 di ogni mese, avrebbe disposto l’addebito a fine mese, generando l’assenza di fondi e l’applicazione di penali.
A fronte del riscontro dell’intermediario del 13 ottobre 2025, che si limita a richiamare la correttezza del proprio operato e le modalità di addebito previste dal contratto, la cliente ricorre all’Arbitro chiedendo la dichiarazione di illegittimità della segnalazione, la sua cancellazione, un indennizzo equitativo e la restituzione del contributo.
La motivazione del Collegio
In via preliminare il Collegio affronta il tema dell’ampiezza della domanda. La ricorrente, nel reclamo, aveva chiesto la cancellazione della segnalazione senza formulare espressa richiesta risarcitoria, poi avanzata nel ricorso. Il Collegio ritiene la domanda ammissibile, richiamando le Disposizioni ABF Sez. VI, § 1, secondo cui il cliente può chiedere nel ricorso il risarcimento del danno anche quando non l’abbia formulato nel reclamo, purché il pregiudizio sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta contestata.
Nel merito, il Collegio esamina la visura prodotta, riferita al periodo novembre 2023 – dicembre 2024. Da essa emerge che la segnalazione è collocata nella categoria “garanzie ricevute” e che lo stato del rapporto è “Rapporti non contestati: garanzia non attivata”. Sul nominativo della ricorrente non risulta dunque alcuna segnalazione negativa, ma soltanto quella relativa alla garanzia prestata.
Il passaggio decisivo è l’assorbente rilievo per cui quella contestata è una segnalazione unicamente “positiva o informativa”, e non a sofferenza, che sola avrebbe carattere pregiudizievole. La garanzia non attivata è di per sé priva di natura lesiva. Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’Arbitro, secondo cui le segnalazioni relative a garanzie ricevute in favore di un soggetto finanziato non implicano alcuna valutazione negativa nei confronti del segnalato. Diventa così irrilevante la fondatezza delle contestazioni sulle modalità di addebito della rata: la questione è superata in radice dalla qualificazione della segnalazione.
Il Collegio affronta poi il profilo del danno. La ricorrente assume di non aver potuto accedere al credito, ma tale pregiudizio resta sfornito di prova. L’unico documento prodotto è una comunicazione del 20 febbraio 2025 di una piattaforma online, che nega una dilazione di pagamento a seguito di verifiche con esito negativo da parte di un istituto di credito. Tale comunicazione, però, non collega in alcun modo l’esito negativo alla contestata segnalazione. Manca quindi la dimostrazione del nesso causale tra condotta dell’intermediario e pregiudizio lamentato.
Per queste ragioni il Collegio non accoglie il ricorso. Resta ferma la distinzione tra segnalazioni informative e segnalazioni a sofferenza, che assume valore dirimente ogni volta in cui il garante contesti l’iscrizione in Centrale dei Rischi senza allegare la natura pregiudizievole della stessa.
Nota della Redazione
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