Prova della risoluzione del contratto grava sul consumatore cessionario del credito (ABF Collegio di Torino n. 4091 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto di cessione del credito derivante da una dilazione di pagamento gratuita concessa dal venditore, il debitore ceduto può opporre al cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto di fornitura da cui il credito è derivato. L’onere della prova di tale risoluzione incombe però sul debitore ceduto, anche in assenza di contestazione specifica o generica della controparte, perché il fatto non rientra nella sfera di conoscibilità della banca, estranea al rapporto di fornitura. Le norme del TUB sul credito ai consumatori e sul prestito finalizzato non si applicano alla dilazione gratuita e senza interessi concessa direttamente dal venditore, che cede poi il credito all’intermediario.
Il Fatto
Il ricorrente ha acquistato presso un centro estetico un trattamento medico-estetico di lungo termine del valore di € 906,00, pagandolo con una dilazione in tre rate proposta dall’esercente e ceduta all’intermediario. Dopo aver usufruito di una parte soltanto delle sedute, il centro ha cessato l’attività ed è risultato irreperibile.
Il consumatore ha chiesto all’intermediario la restituzione della quota di corrispettivo riferibile alle prestazioni non erogate, pari a € 540,00, invocando la natura di credito collegato del finanziamento e la responsabilità solidale del cessionario. L’intermediario ha respinto la richiesta sostenendo che, essendo state pagate tutte le rate, non troverebbe applicazione l’art. 125-quinquies del TUB. Ha inoltre contestato la sufficienza delle prove dell’inadempimento.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitempo la qualificazione dell’operazione. Richiamando la comunicazione della Banca d’Italia in materia di Buy Now Pay Later del 28 ottobre 2022, osserva che le norme del TUB sul credito ai consumatori, comprese quelle sul prestito finalizzato, non si applicano quando ricorre una dilazione di pagamento gratuita e senza interessi concessa direttamente dal venditore, che successivamente cede il credito alla banca. La fattispecie è quindi ricondotta allo schema della cessione del credito, non a quello del finanziamento collegato.
Superata la qualificazione, il Collegio si sofferma sul rapporto tra cessione e rimedi del debitore ceduto. Il principio è che al ricorrente, quale debitore ceduto, non è impedito opporre al cessionario la risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con il fornitore cedente, dal quale il credito è derivato: il richiamo è a Collegio di Roma, decisione n. 2469/2025. Resta fermo però che la relativa onere della prova grava sul debitore ceduto, e ciò anche in assenza di contestazione specifica o generica o di non contestazione da parte della banca, come affermato da Cass. 25 gennaio 2022, n. 2223. La ragione è che il fatto non rientra nella sfera di conoscibilità dell’intermediario, che non interviene nel rapporto di fornitura.
Applicando tale regola, il Collegio rileva che non risulta un accertamento giudiziale della risoluzione del contratto di fornitura, né che il contratto contenesse una clausola risolutiva espressa. La messa in mora prodotta contiene una diffida generica, insufficiente a integrare la risoluzione di diritto ai sensi dell’art. 1454 cod. civ. Il ricorrente, inoltre, non prova l’asserito fallimento del fornitore e, per dimostrare la quota delle prestazioni non eseguite, versa in atti un prospetto privo di elementi che lo rendano riconducibile al fornitore.
Poiché l’onere probatorio sulla risoluzione per inadempimento non è stato assolto, il Collegio respinge le domande e non accoglie il ricorso. Resta così assorbita ogni valutazione sulla gravità dell’inadempimento e sulla richiesta di rimborso della quota di servizio non goduta.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.